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Procedimento relativo ai ricorsi - L'interessato non può rivolgersi al Garante con ricorso se ha già adito l'autorità giudiziaria - 6 settembre 20...

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[doc web n. 1066307]

Procedimento relativo ai ricorsi - L´interessato non può rivolgersi al Garante con ricorso se ha già adito l´autorità giudiziaria - 6 settembre 2002

È inammissibile il ricorso al Garante allorché, al momento della sua presentazione, sia pendente tra le stesse parti un procedimento civile avente il medesimo oggetto.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall´avv. XY, rappresentato e difeso dall´avv. Silvia Zappoli presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

  • "La Provincia di Como Editoriale S.p.A." in qualità di editore del quotidiano "La Provincia";
  • dottor Gigi Riva, in qualità di direttore responsabile del quotidiano "La Provincia";
  • dottor Alessandro Galimberti, in qualità di redattore del quotidiano "La Provincia";

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente espone che il direttore responsabile del quotidiano "La Provincia", la casa editrice della testata ed un redattore dello stesso quotidiano non abbiano fornito positivo riscontro ad una istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Con riferimento ad un articolo apparso nel gennaio 2001, nel quale si faceva cenno ad una sanzione disciplinare applicata dall´Ordine degli avvocati di Como nei confronti dell´interessato e di un altro legale, l´interessato si era opposto alla diffusione dei dati che lo riguardano "nelle forme gravemente denigratorie e reiterate" già osservate.

Secondo il ricorrente il trattamento di tali dati si sarebbe svolto, nell´ambito di una più ampia azione mirante a screditarlo, in aperta violazione del diritto alla riservatezza e della legge n. 675/1996, anche con riguardo alla "avvenuta illecita propalazione di informazioni su fatti privati attinenti alla sua vita".

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo l´applicazione delle sanzioni amministrative "di competenza del Garante" e la denuncia all´autorità giudiziaria "in relazione ai reati…previsti e puniti dall´art. 35 della legge n. 675/1996".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 luglio 2002, "La Provincia di Como Editoriale S.p.A." ha risposto con nota anticipata via fax il 23 luglio 2002, sostenendo:

  • di non dover dare corso alle richieste del ricorrente alla luce del disposto dell´art. 29, comma 1, ultima parte, della legge n. 675/1996, secondo il quale non può essere proposto ricorso quando per il medesimo oggetto e fra le stesse parti sia già stata adita l´autorità giudiziaria;
  • che nel caso di specie tale evenienza si sarebbe verificata avendo il ricorrente depositato in data 7 maggio 2002 un atto di citazione avanti il Tribunale di Como in ordine alla medesima vicenda;
  • che, peraltro, il giornalista Galimberti non potrebbe essere considerato legittimo destinatario della richiesta dell´avv. XY in quanto l´articolo contestato non è firmato e pertanto non potrebbe essere attribuito a tale redattore;
  • che, nel merito, le richieste dell´interessato non sarebbero comunque condivisibili, come già illustrato nella comparsa di costituzione e risposta parimenti depositata presso il Tribunale di Como in relazione alla citata azione giudiziaria.

Su richiesta dell´Ufficio, "La Provincia di Como Editoriale S.p.A." ha infine inviato copia via fax in data 5 settembre 2002 del citato atto di citazione proposto dall´avv. XY dinanzi al Tribunale di Como.

CIO´ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile.

Dalla documentazione acquisita risulta che su iniziativa del ricorrente si è instaurata anteriormente alla proposizione del ricorso in esame una controversia dinanzi al Tribunale di Como, nei confronti dei medesimi soggetti nei cui confronti è stato successivamente proposto il ricorso in esame.

Tale circostanza comporta l´inammissibilità dell´odierno ricorso, ai sensi dell´art. 29, comma 1, ultima parte, della legge n. 675/1996, secondo cui "il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l´autorità giudiziaria".

L´atto di citazione dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria è stato notificato a "La Provincia di Como Editoriale S.p.a." in data 9 maggio 2002, prima della presentazione del ricorso a questa Autorità avvenuta il successivo 11 luglio.

Sussiste, poi, il presupposto dell´identità delle parti dei due procedimenti, essendo sia la citazione, sia il ricorso proposti nei confronti del direttore responsabile del quotidiano "La Provincia", di un redattore del medesimo giornale e dell´editore del quotidiano stesso. Tale identità comporta il menzionato effetto preclusivo del ricorso al Garante.

Dal confronto dei due atti emerge altresì l´identità dell´oggetto, in relazione alle posizioni giuridiche soggettive che l´interessato intende tutelare in distinte sedi rispetto ad un medesimo contesto (la diffusione a mezzo stampa di dati personali dello stesso asseritamente trattati in modo illecito).

Il ricorso al Garante è riferito, in relazione alle attribuzioni di questa Autorità, specificamente alle questioni relative alla protezione dei dati personali, mentre l´atto di citazione di fronte al giudice ordinario ipotizza l´illiceità delle condotte dei convenuti in un contesto più ampio, anche in relazione a profili diversi da quelli concernenti il trattamento dei dati. Tuttavia, nel medesimo atto l´interessato rileva in più punti che la contestata attività di trattamento dei dati avrebbe violato apertamente la vita privata, "calpestando il suo diritto alla riservatezza".

Il confronto fra i due atti fa rilevare altresì la sostanziale identità degli stessi con riferimento alle parti in cui viene contestata l´asserita violazione del diritto alla riservatezza e dei limiti del diritto di cronaca.

L´accertata litispendenza preclude quindi al Garante ogni esame di merito del ricorso che, come si è detto, va dichiarato inammissibile non essendo ammessa la sua regolarizzazione (art. 19 d.P.R. n. 501/1998; deliberazione del Garante n. 5 del 1 marzo 1999).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

il ricorso inammissibile nei termini di cui in motivazione.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli