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Procedimento relativo ai ricorsi - Non luogo a provvedere sul ricorso e spese del procedimento - 17 settembre 2002 [1066319]

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[doc web n. 1066319]

Procedimento relativo ai ricorsi - Non luogo a provvedere sul ricorso e spese del procedimento - 17 settembre 2002

Il riscontro non tempestivo, anche se completo, alle richieste dell´interessato comporta il pagamento, seppur parziale, delle spese del procedimento da parte del titolare del trattamento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

Buongiorno.it S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" e l´origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute ed il risarcimento per il danno subito.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota del 1 agosto 2002, ha dichiarato che non era stato possibile rispondere all´interessato "prima del 16 luglio 2002, data in cui (…) il sig. Baruffa aveva già presentato ricorso a questa Autorità ".

In tale nota del 16 luglio 2002 la società resistente:

  • ha sostenuto che l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente risulta "regolarmente iscritto a due newsletter, denominate "Aessenet" e "Softletter", che Buongiorno ospita sui propri server" e che "il proprietario di tali newsletter" avrebbe autorizzato "l´invio occasionale di comunicazioni relative alle novità editoriali di Buongiorno";
  • ha fornito gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;
  • ha precisato di aver "già provveduto a cancellare dagli archivi di Buongiorno" l´indirizzo e-mail del ricorrente, il quale, pertanto, "non riceverà più alcun messaggio (…), fatta eccezione per le Newsletter "Aessent" e "Softletter" (…)" fino a quando il ricorrente medesimo "non provvederà esplicitamente a disiscriversi".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, anche in ragione del fatto che l´"autorizzazione" del "proprietario" delle newsletter all´invio di comunicazioni ulteriori relative alla resistente non poteva essere data utilmente nel caso di specie e non poteva, quindi, rendere così lecito il contestato trattamento.

Dalla documentazione in atti è emerso che le richieste del ricorrente (correttamente indirizzate presso la sede del titolare del trattamento secondo quanto precisato dall´art. 13, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996) sono state soddisfatte con la nota datata 16 luglio 2002.

La società resistente ha fornito all´interessato idonee indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulle modalità di cancellazione dei dati allo stesso relativi dagli archivi di Buongiorno.it che si limiterà esclusivamente ad inviare le due newsletter alle quali l´interessato risulta iscritto.

In relazione a tali dichiarazioni va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l´eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, analogamente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società resistente fornito il nominativo del suddetto responsabile.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, considerato che il non tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato ha indotto questi a presentare ricorso al Garante, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al soddisfacente riscontro inviato in data corrispondente a quella di presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Buongiorno.it S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli