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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro incompleto alle richieste dell'interessato ed accoglimento parziale del ricorso - 30 settembre 2002 [...

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[doc web n. 1066342]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro incompleto alle richieste dell´interessato ed accoglimento parziale del ricorso - 30 settembre 2002

Ove il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro soltanto ad alcune delle richieste avanzate dall´interessato, il ricorso presentato al Garante dev´essere parzialmente accolto (fattispecie in cui il titolare, pur avendo provveduto a cancellare dai propri archivi i dati dell´interessato, ha omesso di comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Agenzia matrimoniale Mira di Sinca Mirela Eugenia;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese sostenute.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 agosto 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 12 settembre 2002, ha confermato le proprie richieste, evidenziando di non aver ricevuto riscontro da parte del titolare del trattamento.

Nel corso dell´audizione, svoltasi in data 20 settembre 2002, la resistente ha fornito alcune precisazioni in ordine al trattamento dei dati personali dell´interessato, sostenendo di aver ricavato l´indirizzo di posta elettronica da un sito Internet, di aver trattato solo tale dato e di averlo già cancellato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso della stessa od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca ed il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Dalla documentazione in atti è emerso che la resistente, dopo la presentazione del ricorso al Garante, ha fornito positivo riscontro alla richiesta dell´interessato di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, dichiarando di aver già provveduto alla loro cancellazione e fornendo indicazioni sul tipo di trattamento svolto.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda invece la non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l´eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e la resistente dovrà comunicare all´interessato, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare congruo fissare al 20 dicembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi alla luce dell´esito, sia pure tardivo, all´opposizione al trattamento dei dati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che attiene all´opposizione al trattamento dei propri dati personali;

b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 20 dicembre 2002 dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfetaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico dell´Agenzia matrimoniale Mira di Sinca Mirela Eugenia, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066342
Data
30/09/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso