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Reti telematiche e Internet - Indirizzi di posta elettronica disponibili sul web e messaggi pubblicitari - 30 settembre 2002 [1066376]

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Reti telematiche e Internet - Indirizzi di posta elettronica disponibili sul web e messaggi pubblicitari - 30 settembre 2002

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso i siti web, va rapportata alle finalità cui essa è preordinata; ne consegue che siffatti dati, resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità, non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario. 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giorgio Perbellini

nei confronti di

MM-One Web Agency s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da MM-One Web Agency s.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto completo riscontro da parte della società medesima in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere l´origine dei dato che lo riguardano e la loro immediata cancellazione.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto il ristoro delle spese sostenute.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 agosto 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota fax dell´8 settembre 2002 sostenendo:

  • di essere venuta "in possesso dell´indirizzo e-mail" del ricorrente dal "sito www.motorshop.it (…)" ;
  • di impegnarsi a non utilizzare in futuro tale indirizzo come peraltro "è già stato confermato" nella precedente e-mail di riscontro alle istanze dell´interessato e di aver "già provveduto ad eliminare (…)" lo stesso dal proprio database.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca ed il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Dalla documentazione in atti è emerso che la società resistente ha fornito all´interessato precise indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, con particolare riguardo alla loro origine, dichiarando altresì di averne curato la cancellazione.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati ai riscontri inviati anteriormente e posteriormente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di MM-One Web Agency s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli