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Diritto di accesso - L'erede può accedere ai dati del defunto - 25 ottobre 2002 [1066455]

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[doc. web. n. 1066455]

Diritto di accesso - L´erede può accedere ai dati del defunto - 25 ottobre 2002

L´erede testamentario ha diritto di accedere alle informazioni relative ai rapporti bancari intrattenuti dal de cuius con istituti di credito


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.a Giuseppina Limoni, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Soffientini, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Unicredit Banca S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

La ricorrente sostiene di non avere ottenuto idoneo riscontro da parte di Unicredit Banca S.p.A. ad una istanza formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere ad alcune informazioni relative alle "operazioni effettuate" e ai "rapporti bancari esistenti a favore", relativamente ad una persona di cui l’interessata è divenuta erede testamentario. In particolare, la ricorrente aveva chiesto di essere informata circa le operazioni effettuate dal de cuius in relazione a due certificati di deposito al portatore emessi su richiesta di quest’ultimo.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie istanze contestando l’idoneità del riscontro ottenuto dall’istituto di credito e sottolineando "la necessità di esibire o consegnare copia non solo dei singoli dati personali, ma anche di interi atti o documenti che potrebbero riguardare anche terzi".

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità, Unicredit Banca S.p.A., con nota anticipata via fax il 10 ottobre 2002, ha però replicato:

  • di aver validamente riscontrato tutte le richieste formulate dall’interessata in ordine ai rapporti intrattenuti dal de cuius con l’istituto di credito in questione, con alcune note allegate in copia;
  • di aver quindi fornito "analogo esauriente riscontro" anche in relazione ai due certificati di deposito emessi su richiesta del de cuius, comunicando "tutte le informazioni che erano consentite nel rispetto di quanto espressamente previsto dall’art. 6 della legge 948/51, vista la denuncia generica di mancato ritrovamento di certificati di deposito sporta dalla signora Limoni in data 26/6/01";
  • che "relativamente ad uno di tali certificati" la ricorrente era comunque già "a conoscenza di alcuni elementi identificativi del titolo, in quanto emesso con addebito in conto corrente, mentre il secondo certificato è stato (...) estinto in data 28/6/02" dalla ricorrente medesima.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ad informazioni relative ai rapporti bancari intrattenuti da un istituto di credito con un defunto di cui la ricorrente è erede testamentaria.

In ordine alle richieste volte a conoscere informazioni relative al de cuius va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Successivamente al ricorso, l’istituto di credito ha completato i riscontri alle istanze della ricorrente già parzialmente forniti nelle note inviate prima della presentazione del ricorso medesimo, ricostruendo in modo idoneo le informazioni personali richieste relativamente al conto corrente intestato al de cuius e ai due certificati di deposito al portatore emessi su richiesta di quest’ultimo. L’istituto ha peraltro tenuto conto della specifica previsione di cui all’art. 6, comma 3, della legge 30 luglio 1951, n. 948 (in materia di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali), che in caso di necessaria denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione di tali libretti, obbliga l’istituto emittente a rilasciare copia della denuncia ricevuta "senza però aggiungere indicazione qualsiasi atta a meglio identificare il libretto".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle richieste della ricorrente, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli