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Diritto di accesso - L'istanza di accesso tramite un avvocato necessita della procura - 22 ottobre 2002 [1066476]

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[doc. web. n. 1066476]

Diritto di accesso - L´istanza di accesso tramite un avvocato necessita della procura - 22 ottobre 2002

Nell´ipotesi in cui l´istanza d´accesso sia presentata tramite un difensore, è necessario conferire un´apposita procura, da allegare all´istanza stessa; ove tale allegazione non sia effettuata e la procura non sia neanche depositata nel corso del procedimento, il ricorso va dichiarato inammissibile.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dalle aziende agricole XY e altri, rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Chiarelli e Raffaele Cardilli, presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Editoriale Il Gazzettino S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Gazzettino";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Le aziende agricole ricorrenti, produttrici di latte e socie di una medesima cooperativa alla quale conferiscono il latte prodotto, contestano la liceità del trattamento effettuato a cura del quotidiano "Il Gazzettino" in relazione alla pubblicazione, avvenuta il 17 maggio 2002, di un articolo in cui si dava notizia della comminazione di "multe" per il superamento da parte delle ricorrenti medesime delle quote latte loro assegnate.

Le ricorrenti lamentano, in particolare, di non aver ricevuto riscontro ad un’istanza inoltrata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale avevano chiesto di cancellare dagli archivi i dati che le riguardano e, dal sito Internet della testata, il predetto articolo.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 le ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il direttore responsabile del predetto quotidiano ha risposto con nota anticipata via fax il 10 ottobre 2002, con la quale, comunicando di aver comunque "già attuato nel mese di giugno, per meri fini conciliativi, la cancellazione degli articoli dal sito internet del Gazzettino" ha eccepito:

  • l’inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della procura all’avv. Chiarelli da parte degli odierni ricorrenti e in quanto l’istanza ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 è stata "indirizzata al Gazzettino e cioè ad una testata giornalistica, che non ha alcuna soggettività giuridica", anziché al "soggetto giuridico specificatamente indicato e cioè al responsabile";
  • l’infondatezza del ricorso in quanto il trattamento dei dati sarebbe stato effettuato lecitamente.

Con fax del 15 ottobre 2002 i ricorrenti hanno comunicato di prendere atto "che il Gazzettino ha spontaneamente aderito alla loro richiesta ed ha cancellato sin dal mese di giugno gli articoli contestati dal proprio sito internet" ed hanno chiesto a questa Autorità di "dichiarare il non luogo a provvedere" sul ricorso.

Con nota del 21 ottobre 2002, la resistente ha chiesto che venga rigettata l’istanza di porre le spese a suo carico, tenuto conto delle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali effettuato a fini giornalistici.

Il ricorso è inammissibile.

L’istanza ai sensi del citato art. 13 è stata rivolta direttamente non all’editore titolare del trattamento, ma al quotidiano "Il Gazzettino" e al relativo indirizzo, ove ha sede anche Luigi Bacialli, direttore responsabile del quotidiano, indicato sul quotidiano stesso quale "responsabile del trattamento dei dati" nella "gerenza" della testata, in applicazione dell’art. 2, comma 2, ultimo periodo, del Codice di deontologia per l’attività giornalistica.

La medesima istanza può considerarsi quindi giunta in un luogo che rientra nella sfera di dominio e controllo del legittimo destinatario, in applicazione di un principio affermato dal Garante in altro provvedimento la cui motivazione è richiamata, per questo aspetto, come parte integrante del presente provvedimento (Provv. del Garante del 25 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, p. 19).

Tuttavia, all’istanza ex art. 13 non risulta essere stata allegata all’epoca delega o procura all’avv. Chiarelli, come invece necessario (art. 17, comma 2, d.P.R. n. 501/1998; v. anche art. 13, comma 4, legge n. 675/1996). Né, pur in presenza di specifica eccezione della controparte, tale delega o procura anteriore all’istanza medesima è stata prodotta in atti con il ricorso o durante il procedimento.

L’avv. Chiarelli ha unicamente asserito di aver a suo tempo ottenuto tale delega o procura, ed ha altresì operato un inidoneo riferimento all’ulteriore mandato sottoscritto solo all’atto della presentazione del ricorso.

L’inammissibilità accertata preclude ogni valutazione nel merito e sull’idoneità del riscontro fornito dalla testata rispetto alla conservazione dei dati negli archivi e nel sito Internet, tema che è stato oggetto di specifiche deduzioni delle parti.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese in relazione a quanto sopra rilevato e al contenuto dei riscontri comunque forniti dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese del procedimento tra le parti.

Roma, 22 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli