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Procedimento relativo ai ricorsi - Il diritto di conoscere l'identità del responsabile del trattamento - 25 ottobre 2002 [1066544]

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[doc. web. n. 1066544]

Procedimento relativo ai ricorsi - Il diritto di conoscere l´identità del responsabile del trattamento - 25 ottobre 2002

Il titolare del trattamento deve sempre fornire risposta, anche se negativa, alla richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Michele Favara Pedarsi

nei confronti di

D.P.S.-Data Project Solutions s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto alcun riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento» e l’origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota datata 10 ottobre 2002, ha sostenuto:

  • di non aver fornito risposta all’istanza dell’interessato a causa dello smarrimento della stessa in occasione del trasloco degli uffici;
  • che il ricorrente "ha collaborato con la (…) società per lo sviluppo del prodotto oggetto della mail ricevuta";
  • che "il suo nominativo e (…) il suo indirizzo e-mail erano inseriti nel (…) database per fini esclusivamente lavorativi";
  • che "un mero errore (…) ha creato questo indubbio "disturbo" ";
  • di aver cancellato i dati relativi all’interessato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che la società resistente ha fornito all’interessato alcune indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulle modalità di cancellazione dei dati.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", premesso che la stessa è qualificabile come richiesta volta a conoscere l’eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996, allo stato degli atti non risulta che la società resistente abbia fornito risposta a tale istanza.

Per questa parte il ricorso va accolto ed il titolare del trattamento dovrà comunicare all’interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, entro un termine che appare congruo fissare al 13 dicembre 2002.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento alle richieste di conoscere l’origine dei dati e di opporsi al loro ulteriore trattamento;

b) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento e ordina a D.P.S.-Data Project Solutions s.r.l di dare comunicazione al ricorrente degli estremi identificativi dello stesso, entro il 13 dicembre 2002, dando conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di D.P.S.-Data Project Solutions s.r.l, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli