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Reti telematiche e Internet - É illecito l'invio di e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario - 22 ottobre 2002 [1066610]

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[doc. web. n. 1066610]

Reti telematiche e Internet - É illecito l´invio di e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario - 22 ottobre 2002

Deve essere accolta la domanda dell´interessato volta ad impedire l´ulteriore utilizzazione del suo indirizzo e-mail per fini promozionali (il Garante ha peraltro adottato un autonomo provvedimento di blocco del trattamento illecito di dati effettuato dalla società).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giotto De Filippi

nei confronti di

Consulting Web S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente contesta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Consulting Web s.r.l. ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e la fonte dalla quale era stato ricavato il proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con un fax in data 8 ottobre 2002:

  • dichiarando di non aver designato un responsabile per il trattamento dei dati personali;
  • asserendo di non essere in grado "a distanza di tempo" di verificare se effettivamente la comunicazione elettronica in questione sia stata inviata e di ritenere che l’indirizzo dell’interessato sia stato registrato dal medesimo in una delle mailing-list della società;
  • assicurando di aver provveduto alla cancellazione di tale indirizzo.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

A seguito del ricorso il titolare ha fornito riscontro alle richieste del ricorrente (non tutte formulate con preciso riferimento ai diritti tutelati dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), dichiarando di aver cancellato l’indirizzo e-mail dello stesso, di non aver provveduto alla designazione del responsabile del trattamento -che è facoltativa ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 675/1996- e fornendo indicazioni in merito alla possibile origine dei dati.

In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la parte resistente risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Va infine rilevato che nei confronti di Consulting Web S.r.l. è stato già instaurato da questa Autorità un autonomo procedimento (in merito all’informativa rilasciata agli interessati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 ed alla liceità e correttezza dell’utilizzazione dei dati personali degli interessati), nel quale, successivamente alla e-mail oggetto del presente provvedimento- è stato già adottato un provvedimento di blocco del trattamento illecito di dati personali da parte della società.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Consulting Web S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli