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Dati sensibili - Registro dei battezzati e cessazione dell'appartenenza alla Chiesa cattolica - 30 dicembre 2002 [1067171]

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[doc web n. 1067171]

Dati sensibili - Registro dei battezzati e cessazione dell´appartenenza alla Chiesa cattolica - 30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto l´annotazione, a margine del registro dei battezzati della Parrocchia Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria di Avellino, della "propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica e che dell´avvenuta annotazione fosse data conferma per lettera, debitamente sottoscritta".

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il parroco della predetta Parrocchia, con nota inviata via fax in data 14 dicembre 2002, ha comunicato di aver provveduto "a cancellare il signor XY dal registro dei Battezzati" della Parrocchia stessa, dopo l´inoltro di una "richiesta con firma autenticata che garantisce la protezione dei dati personali e l´autenticità del richiedente".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Il ricorso è fondato.

Come già rilevato, infatti, da questa Autorità in altri provvedimenti relativi a casi analoghi (v., per esempio, Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000). La richiesta dell´odierno ricorrente di apporre l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è pertanto legittima essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Al riguardo il parroco della Parrocchia nei cui registri risultava iscritto l´interessato ha fornito adeguato riscontro provvedendo a "sbarrare" lo spazio contenente i dati personali del ricorrente riferiti alla celebrazione del Battesimo (operazione peraltro non necessaria in relazione alla richiesta del ricorrente) ed apponendo a margine l´annotazione richiesta.

La richiesta dell´interessato doveva essere riscontrata già a seguito dell´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675, che era stata formulata in modo corretto ai sensi dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 ed accompagnata dall´allegazione di un documento d´identità. Sul ricorso va comunque dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure con ritardo, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del titolare del trattamento, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli