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Diritto di accesso - Le banche non sono tenute a comunicare i criteri di organizzazione delle loro attività - 19 dicembre 2002 [1067276]

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[doc web n. 1067276]

Diritto di accesso - Le banche non sono tenute a comunicare i criteri di organizzazione delle loro attività - 19 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A. - Servizio BankAmericard;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ottenuto idoneo riscontro da parte di Deutsche Bank S.p.A.-Servizio BankAmericard, ad una istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, lamentando la mancata emissione di una carta di credito, aveva chiesto di: a) conoscere le ragioni di tale rifiuto; b) ottenere copia dei "parametri di accettazione" utilizzati dalla società; c) l´indicazione specifica di quello non soddisfatto dalla ricorrente medesima; d) di ottenere la cancellazione dei dati personali; e) l´attestazione che tale cancellazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, Deutsche Bank S.p.A. - Servizio BankAmericard, con nota anticipata via fax il 12 dicembre 2002, ha dichiarato:

  • di non aver accolto la domanda di emissione della carta presentata dall´interessata "dal momento che i dati informativi da lei forniti non hanno evidenziato l´esistenza dei requisiti (...) stabiliti per la concessione della carta" da parte della società;
  • che tali "parametri di accettazione sono del tutto interni e riservati" e che non potrebbero essere comunicati al di fuori dell´azienda;
  • di aver cancellato i dati personali relativi alla ricorrente il 12 dicembre 2002 e che sta "disponendo le opportune informative" in relazione all´avvenuta cancellazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali effettuato da una banca al fine del rilascio di una carta di credito.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi alla ricorrente. La società resistente, che non aveva fornito riscontro all´istanza di cancellazione dei dati avanzata da quest´ultima ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, ha comunicato, nel corso del procedimento, di aver cancellato tali dati e di aver già avviato la predisposizione delle opportune informative per darne comunicazione ai terzi cui gli stessi erano stati in precedenza comunicati (di cui dovrà dare conferma al ricorrente).

Il ricorso è invece inammissibile per la parte relativa alla richiesta volta a conoscere i parametri di accettazione utilizzati dalla società, anche nel caso di specie, per il rilascio della carta di credito.

Tale richiesta, per il tenore del tutto particolare con cui è stata formulata, non si configura come esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, il quale consente all´interessato di accedere al contenuto dei dati personali che lo riguardano (anche se espressi in forma "negativa"), e di conoscere la logica e le modalità del trattamento, ma non anche di richiedere più direttamente altre notizie attinenti ad altri criteri organizzativi delle attività svolte dal titolare del trattamento.

Ciò in quanto la richiesta presentata dal ricorrente, per il modo in cui è specificamente formulata, non riguarda né la logica applicata al trattamento, né i dati espressi in forma di punteggi o classifiche sul grado di solvibilità o affidabilità. La medesima richiesta anziché essere riferita al contenuto di informazioni "negative" registrate anche in forma di classificazioni o punteggi specifici derivanti dall´applicazione dei parametri menzionati in premessa (informazioni che avrebbero potuto costituire oggetto di una legittima richiesta di accesso ai sensi dell´art. 13 prima della presentazione della richiesta - già soddisfatta dal titolare - di cancellazione dei dati), riguarda unicamente la lista dei parametri medesimi e non è pertanto accoglibile.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), considerata l´inammissibilità di alcune istanze e la parziale compensazione per giusti motivi in ragione del riscontro fornito, sia pure tardivamente, dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati e di fornire conseguente attestazione, disponendo che la società resistente dia conferma al ricorrente, entro il termine di quindi giorni dalla data di ricezione della comunicazione della presente decisione, dell´ultimazione della comunicazione a terzi di tale cancellazione;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alle altre richieste, nei termini di cui in motivazione;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Deutsche Bank S.p.A. - Servizio BankAmericard che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli