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Diritti dell'interessato e consenso - Le e-mail promozionali richiedono il previo consenso informato del destinatario - 30 dicembre 2002 [1067370]

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[doc web n. 1067370]

Diritti dell´interessato e consenso - Le e-mail promozionali richiedono il previo consenso informato del destinatario - 30 dicembre 2002

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Nadia Vicari, rappresentata e difesa dall´avv. Claudio Migliaccio presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio non richiesto di un messaggio di posta elettronica proveniente dal sito Internet www.peso-forma.it, aveva chiesto (oltre ad alcune istanze non riferite agli specifici diritti di cui all´art. 13 della citata legge n. 675) di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con fax del 18 dicembre 2002, nel richiamare quanto già dichiarato nella precedente e-mail inviata in data 30 novembre 2002, nella quale aveva affermato di non possedere dati personali riferiti al ricorrente, ha sostenuto:

  • di aver raccolto l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente digitando "su un motore di ricerca le parole "mercatini internet"";
  • di essere "entrata casualmente in contatto con l´e-mail della ricorrente e solo per il brevissimo tempo per inoltrare il proprio annuncio";
  • che la qualifica di titolare del trattamento "deve attribuirsi all´effettivo titolare responsabile dell´(…) ignoto sito (…) dove è ospitato detto altrettanto ignoto mercatino in cui la ricorrente ha lasciato il suo annuncio, rendendo in tal modo pubblico il proprio indirizzo di posta elettronica";

Il resistente, nel corso dell´audizione del 20 dicembre 2002, ha ribadito le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime ed è quindi corretta la configurazione della resistente quale titolare del trattamento.

In relazione alla possibilità che tale indirizzo sia stato tratto da una ricerca in Internet va rilevato poi che la disponibilità in rete degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web, o di cui è possibile la conoscenza tramite motori di ricerca o l´impiego di particolari software, va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Dalla documentazione in atti è emerso peraltro che la resistente ha fornito riscontro, prima e dopo la presentazione del ricorso alle richieste dell´interessato, anche indirettamente in ordine al responsabile del trattamento. In relazione a tali riscontri, della cui veridicità la resistente risponde ai sensi dell´art. 37 bis della legge n. 675/1996, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, come disposto dall´art. 20, comma 2 del d.P.R. 501/1998.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dell´ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Nadia Vicari, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rododà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067370
Data
30/12/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso