g-docweb-display Portlet

Reti telematiche e Internet - Comunicazione sistematica di dati personali attraverso e-mail - 8 novembre 2002 [1067390]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1067390]

Reti telematiche e Internet Comunicazione sistematica di dati personali attraverso e-mail - 8 novembre 2002

Il meccanismo per l´invio sistematico di e-mail - nella specie, il sistema "multilevel Mlm" - attiva per sua natura una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati cui si applica  la legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Massimiliano Strano;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente evidenzia di non aver ricevuto alcun riscontro ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica recante l’invito ad inserirsi in un meccanismo per l’invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici ("super sistema Mlm"), aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", l’origine dei dati che lo riguardano, la logica e le finalità del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione dei dati medesimi e l’attestazione dell’avvenuta comunicazione a terzi della cancellazione medesima.

Nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la refusione delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 15 ottobre 2002, inoltrato a mezzo posta prioritaria e tramite raccomandata a/r all’indirizzo risultante dalla documentazione in atti (ed al quale era stata inoltrata e ricevuta la precedente istanza ex art. 13), il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996 e all’art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall’art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996, trattamento per il quale non trova applicazione l’art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall’ambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al predetto sistema "Mlm" sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche persone fisiche anziché imprese, non può essere perciò qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dell’art. 3 della citata legge.

Le richieste dell’interessato, formulate ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l’invio generalizzato di e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

La persona che ha agito in qualità di titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro alle istanze dell’interessato.

Il resistente dovrà corrispondere, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, a tutte le richieste del ricorrente, così come richiamate in premessa, ponendo anche fine al contestato trattamento mediante cancellazione dei dati personali del ricorrente trattati in violazione delle predette disposizioni. Il resistente dovrà altresì dare conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell’avvenuto adempimento.

Con separato provvedimento dell’Ufficio è stato già avviato un autonomo procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 rispetto al trattamento dei dati mediante utilizzo del predetto sistema reperibile sul sito Internet http://multilevell.supereva.it.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Massimiliano Strano di corrispondere alle richieste dell’interessato, nei termini di cui in motivazione, entro il 31 gennaio 2003, dando comunicazione a questa Autorità entro la stessa data dell’avvenuto adempimento;

b) determina ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’intero ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Massimiliano Strano, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067390
Data
08/11/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso