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Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e tutela di ulteriori diritti dinanzi all'autorità giudiziaria - 21 novembre 2002 [1067565]

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[doc. web. n. 1067565]

Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e tutela di ulteriori diritti dinanzi all´autorità giudiziaria - 21 novembre 2002

La declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso, conseguente al completo riscontro fornito dal titolare del trattamento alla richiesta di accesso proposta dal ricorrente, non comporta alcun pregiudizio alla facoltà dell´interessato di esercitare ulteriori diritti, sui quali il Garante non ha competenza, dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria (nella specie, tali diritti concernevano le modalità di risoluzione del contratto stipulato tra le parti e l´eventuale risarcimento del danno).

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Arca s.a.s.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, che ha commissionato ad Arca s.a.s., nel luglio del 2001, alcuni servizi volti a promuovere la propria immagine presso operatori del mondo dello spettacolo (in particolare inserendo alcuni dati personali che lo riguardano nella banca dati della società che avrebbero dovuto essere consultabili via Internet, tramite l’uso di una password, solo da parte di operatori qualificati) ha contestato la violazione degli accordi contrattuali.

Ha pertanto chiesto la risoluzione del contratto proponendo una serie di istanze anche in riferimento alla legge n. 675/1996, con le quali ha sollecitato il blocco del trattamento e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dal sito Internet www.scouting.it (consultabili liberamente da chiunque, in violazione del contratto e nonostante il dissenso successivamente manifestato) e dagli archivi della società. Ha chiesto anche di conoscere la logica, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente, esponendo di non aver ottenuto adeguato riscontro da Arca s.a.s, ha ribadito le proprie richieste, opponendosi all’invio del materiale promozionale che il titolare del trattamento ha continuato ad inviare e chiedendo di trasmettere copia degli atti ad altra autorità ai fini del risarcimento del danno.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 ottobre 2002, Arca s.a.s., con nota anticipata via fax il 5 novembre 2002, nel comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ha dichiarato:

  • di aver cancellato il nominativo del ricorrente dalla propria banca dati e dalla scheda riportata sul predetto sito Internet;
  • di aver effettuato in base al consenso informato dell’interessato il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ottenuto con la firma apposta su un "foglio illustrativo (nel quale vengono spiegate le modalità di attuazione e di svolgimento dei servizi)" il 12 luglio 2001, contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
  • di aver inserito su Internet soltanto alcuni dati personali dell’interessato (il nome di battesimo, l’anno di nascita e la provincia di residenza, oltre ai dati somatici forniti dallo stesso) e non anche il cognome, l’indirizzo, la data di nascita e le fotografie ("in quanto non è stato ancora effettuato il servizio fotografico");
  • che l’asserita documentazione pubblicitaria riguarderebbe segnalazioni di casting rientranti nei servizi commissionati.

Con nota inoltrata via fax l’11 novembre 2002 l’interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali effettuato da una società che offre alcuni servizi per promuovere l’immagine di esordienti nel mondo dello spettacolo anche attraverso la pubblicazione di dati personali su Internet.

La società ha fornito solo a seguito del ricorso un riscontro alle sopra menzionate istanze dell’interessato, comunicando anche gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e dichiarando di aver cancellato i dati relativi al ricorrente dai propri archivi e dal sito Internet.

In relazione a tale dichiarazione, che comporta la conseguente, necessaria interruzione del flusso di ulteriori comunicazioni al ricorrente medesimo di tipo promozionale e della cui veridicità il soggetto che l’ha sottoscritta risponde anche ai sensi dell’art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La presente decisione non comporta alcun pregiudizio alla facoltà del ricorrente di esercitare i propri diritti dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria per ciò che riguarda la risoluzione del contratto e le modalità che la società avrebbe garantito all’atto della sua sottoscrizione e l’eventuale risarcimento del danno. Deve tuttavia essere dichiarata inammissibile la richiesta di trasmettere a tale autorità gli atti del presente procedimento, venendo in considerazione diritti che l’interessato deve esercitare in prima persona dinanzi al giudice civile competente, anziché mediante l’invocata "trasmissione degli atti".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) inammissibile il ricorso per quanto concerne la richiesta di trasmissione degli atti.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067565
Data
21/11/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso