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Procedimento relativo ai ricorsi - Mancato riscontro alle richieste dell'interessato e rimborso delle spese del procedimento - 8 novembre 2002 [10...

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[doc. web.n. 1067637]

Procedimento relativo ai ricorsi - Mancato riscontro alle richieste dell´interessato e rimborso delle spese del procedimento - 8 novembre 2002

Ove il ricorso risulti fondato, va condannato all´integrale rimborso delle spese del procedimento il titolare del trattamento che non abbia fornito alcun riscontro alle richieste dell´interessato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Mario Ricci

nei confronti di

Parco Terme "La Torretta", Piazzale della Torretta 1, Montecatini Terme;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l’invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento».

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il rimborso delle spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il ricorso è fondato.

Anche dopo la nota di invito ad aderire inviata da questa Autorità a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo indicato dal ricorrente (lettera che è pervenuta al destinatario il 24 ottobre 2002, come da ricevuta di ritorno conservata in atti), non risulta essere stato fornito all’interessato alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Devono ritenersi fondate le richieste del ricorrente di vedere immediatamente interrotta l’utilizzazione - che non risulta allo stato lecita - dei medesimi, con particolare riferimento all’indirizzo di posta elettronica.

In riferimento a tali istanze va ordinato alla resistente di astenersi, con effetto immediato a decorrere dalla ricezione del presente provvedimento, dall’ulteriore utilizzazione indebita dei dati personali dell’interessato, e di dare comunicazione a questa Autorità dell’avvenuto adempimento entro la data del 31 gennaio 2003.

Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», la stessa è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l’eventuale «responsabile» del trattamento formalmente designato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 675/1996.

Anche per questa parte il ricorso deve essere accolto e la resistente dovrà comunicare all’interessato, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, sempre entro il 31 gennaio 2003, gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Con separato provvedimento l’Autorità provvede a disporre il blocco dell’attività illecita di invio di tali comunicazioni, anche in relazione ad altri casi oggetto di analoghe decisioni del Garante.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l’intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Parco Terme "La Torretta", Piazzale della Torretta 1, Montecatini Terme di astenersi, con effetto immediato a decorrere dalla ricezione del presente provvedimento, dall’ulteriore utilizzazione dei dati personali dell’interessato;

b) ordina alla medesima resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del (o dei) responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, entro il 31 gennaio 2003;

c) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell’avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b), entro la data del 31 gennaio 2003;

d) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’intero ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Parco Terme "La Torretta", Piazzale della Torretta 1, Montecatini Terme che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli