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Provvedimento del 9 gennaio 2003 [1067817]

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[doc. web n.1067817]

Provvedimento del 9 gennaio 2003

Va respinta la domanda con la quale il dipendente chiede la rettifica, nel curriculum vitae e in altri atti detenuti dal datore di lavoro, dei dati relativi alla qualifica professionale attribuitagli.Detta rettifica, infatti, può conseguire solo ad una prova sostanziale dell´effettiva e legittima attribuibilità della qualifica rivendicata (ad esempio, una decisione del datore di lavoro che ne attribuisca la titolarità ovvero provvedimenti giurisdizionali che la affermino).Resta in ogni caso impregiudicato il diritto del lavoratore di far valere in altra sede la pretesa al riconoscimento della diversa qualifica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Italgas S.p.A. - Società italiana per il gas per azioni, rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Boursier Niutta presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Italgas S.p.A. - Società italiana per il gas per azioni, afferma di non avere ricevuto idoneo riscontro a varie istanze formulate richiamando la legge n. 675/1996 (da ultimo con note del 31 luglio e 5 ottobre 2002) con le quali aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano detenuti dalla società, di rettificare il proprio curriculum vitae con riferimento a qualifiche ("responsabile amministrativo vicario" oppure "coordinatore amministrativo") che rivendicava in luogo di quella considerata dalla società ai propri atti ("responsabile contabilità generale e utenti"). Con le medesime istanze aveva chiesto infine di integrare la documentazione relativa al proprio profilo professionale conservata dalla società con la menzione dell´incarico di "sindaco supplente" già ricoperto presso la Enrico De Capoa S.p.A.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota depositata il 12 dicembre 2002 nelle quale ha dichiarato:

  • di aver fornito al ricorrente in data 20 aprile 2000 tutti i dati in proprio possesso "inviandogli il curriculum vitae (…), la sintesi del suo percorso formativo all´interno dell´azienda (…), nonché una nota contenente tutti i dettagli relativi (…) alle posizioni (…) dallo stesso occupate durante lo svolgimento del rapporto di lavoro";
  • che il profilo professionale di "coordinatore amministrativo" che il ricorrente vorrebbe vedersi attribuito "non è contemplato dalla contrattazione collettiva e non è mai stato presente in azienda";
  • che il ricorrente non ha mai prestato l´attività riferita a tale profilo "avendo al contrario svolto, nel periodo contemplato in curriculum, le mansioni ivi correttamente indicate";
  • che nella banca dati della società "non rientrano (…) i dati (…) relativi a nomine conseguite all´interno degli organi di altri enti (…)";
  • che il "sindaco supplente" "non ricopre alcun ruolo all´interno della società (…)" e che "tale figura infatti entra in carica e svolge un ruolo effettivo solo in caso di morte, decadenza o rinunzia di uno dei membri del collegio sindacale".

Ha chiesto quindi di porre a carico del ricorrente le spese sostenute per il procedimento.

Nell´audizione svoltasi in data 19 dicembre 2002 il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni in ordine alle richieste di integrare i dati personali che lo riguardano e ha sostenuto di "non aver avuto la possibilità di accedere al proprio fascicolo personale (…)". In tale sede la società ha evidenziato di aver messo precedentemente a disposizione del ricorrente una serie di dati, ma ha acconsentito ad un nuovo accesso al complesso dei dati personali del ricorrente, disponibili sia in rete, sia altrove.

"In relazione ai tempi tecnici necessari per la messa a disposizione delle informazioni" richieste, le parti hanno concordato una proroga di venti giorni del termine di decisione del ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 8 del d.P.R. n. 501/1998.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato dal datore di lavoro e riferiti alla carriera professionale di un dipendente.

Con il ricorso viene formulata specifica istanza in relazione a tre profili e precisamente:

  1. all´accesso al complesso dei dati personali del ricorrente contenuti nel fascicolo personale;
  2. alla rettifica del curriculum vitae del ricorrente con l´introduzione delle qualifiche rivendicate;
  3. all´integrazione della documentazione relativa all´interessato detenuta dalla società con la menzione della nomina a "sindaco supplente" conseguita dall´interessato medesimo presso una società che è stata coinvolta in fusioni per incorporazione.

In ordine alla prima richiesta va dichiarato che, pur avendo la società resistente messo già a disposizione varie informazioni personali richieste, alle istanze del 31 luglio e del 5 ottobre 2002 è stato fornito idoneo riscontro solo nell´audizione del 19 dicembre 2002, allorché la società ha utilmente acconsentito al legittimo accesso del ricorrente al complesso dei dati personali che lo riguardano.

Tale disponibilità, anche per effetto di alcuni "tempi tecnici" considerati necessari nel caso specifico, non risulta essersi ancora concretizzata alla data della presente decisione.

La società resistente dovrà pertanto consentire tale accesso, entro il termine del 20 marzo 2003, qualora non vi abbia già provveduto d´intesa con il ricorrente, come convenuto.

In relazione alla seconda istanza il ricorso non è fondato.

Nel caso concreto non risulta infatti giustificata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, la particolare richiesta di rettifica nel curriculum vitae e in altri atti detenuti dall´azienda di una qualifica professionale che dovrebbe essere sostituita dalle qualifiche indicate alternativamente nel ricorso sulla sola base di alcuni scritti difensivi o verbali d´udienza relativi a controversie tra la società e un terzo.

Manca del tutto, agli atti, una prova sostanziale dell´effettiva e legittima attribuibilità delle qualifiche rivendicate (che la resistente sostiene non essere altresì previste dalla contrattazione collettiva).

Non risultano, in particolare, decisioni o documenti del datore di lavoro o di terzi, obblighi derivanti dal contratto di lavoro, provvedimenti di organi giurisdizionali relativi all´interessato o altri titoli o atti che permettano di ritenere provata, agli effetti e sul piano dell´applicazione della legge n. 675, la richiesta dell´interessato.

Né è parimenti possibile accogliere la richiesta di rettifica prendendo in considerazione le qualifiche indicate dal ricorrente come "mansioni", poiché anche sotto questo profilo restano carenti i presupposti di prova.

La mancata documentazione in questa sede non pregiudica il diritto del ricorrente di far valere in altra sede, sulla base di idoneo materiale probatorio, la propria pretesa al riconoscimento della qualifica o mansione rivendicata.

In ordine alla terza istanza il ricorso va accolto. Deve ritenersi in termini generali sussistente il diritto dell´interessato, ai sensi del menzionato art. 13, comma 1, lett. c), di ottenere l´integrazione dei dati personali detenuti dal datore di lavoro con ulteriori documenti che attestino lo svolgimento di determinati incarichi e funzioni di cui sia giustificata, pertinente e non eccedente la menzione agli atti del titolare del trattamento in conformità all´art. 9 della legge n. 675/1996.

Tale pertinenza e non eccedenza sussiste nel caso di specie in quanto la non contestata nomina a sindaco supplente presso una società fusa per incorporazione può essere legittimamente menzionata nell´ambito di un curriculum vitae ed altri atti collegati che menzionano già, per l´odierno ricorrente, svariate altre circostanze, fatti e menzioni collegate. Ciò a prescindere dai possibili effetti giuridici od economici eventualmente derivanti dall´avvenuta documentazione di tali circostanze.

La società resistente dovrà pertanto integrare con il dato richiesto la documentazione del ricorrente conservata nel relativo fascicolo personale, entro il 20 marzo 2003.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi dell´art. 13 e al contenuto dei riscontri forniti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di accedere al complesso dei dati personali del ricorrente contenuti nel fascicolo personale e alla richiesta di integrare la documentazione del ricorrente conservata dalla società resistente, e ordina a quest´ultima di ottemperare a tali richieste entro il termine del 20 marzo 2003, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara infondata, nei termini di cui in motivazione, l´istanza volta ad ottenere la rettifica della qualifica professionale o mansione del ricorrente;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Italgas S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067817
Data
09/01/03