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Provvedimento del 19 marzo 2003 [1068196]

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[doc. web n. 1068196]

Provvedimento del  19 marzo 2003

Ove l´interessato, destinatario di un messaggio di posta elettronica per scopi commerciali o pubblicitari, si opponga al trattamento dei suoi dati personali per tali finalità, il titolare del trattamento, al fine di adempiere alla richiesta, è tenuto ad assicurare di avere adottato ogni misura, anche di carattere tecnico, idonea ad impedire l´ulteriore invio di messaggi di tale natura.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Andrea Lodrini

nei confronti di

Mediatec Mr s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva contestato a Mediatec Mr S.r.l. l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, opponendosi, altresì, al trattamento dei dati che lo riguardano e chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 20 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente con nota anticipata via fax il 27 febbraio 2003 ha sostenuto che:

  • la società non è attualmente in grado di verificare chi sia il destinatario del messaggio ricevuto dal ricorrente poiché "gli indirizzi e-mail di destinazione dell´informativa in oggetto non sono mai stati raccolti o registrati in nessun tipo di banca dati o diversamente conservati, diffusi, trattati, utilizzati o trattenuti" ;
  • il messaggio ricevuto dal ricorrente, come chiarito in calce allo stesso, aveva unicamente "scopo informativo" e non è stato replicato, risultando evidente "come il ricorrente non abbia mai ricevuto dalla comparente un secondo messaggio su una medesima casella postale";
  • che la società ha utilizzato "esclusivamente indirizzi di posta elettronica provenienti da pubblici registri, (…) documenti conoscibili da chiunque, forum, newsgroup, siti web, guestbook pubblici", ricorrendo in tal caso le ipotesi equipollenti al consenso previste dall´art. 12 della legge n. 675/1996.

Con fax in data 1 marzo 2003 il ricorrente ha inoltrato una memoria di replica con la quale ha ulteriormente ribadito le argomentazioni e le richieste già espresse nel ricorso proposto.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica di cui l´interessato è titolare, senza che risulti acquisito il previo consenso del medesimo od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

Deve essere anzitutto accolta la richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato dal titolare del trattamento. La resistente (che sul punto non ha fornito riscontro) dovrà pertanto comunicare all´interessato, entro il 20 aprile 2003, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Per quanto riguarda l´opposizione al trattamento va rilevato che la società resistente non ha fornito alcun idoneo elemento per comprovare che la raccolta e la successiva utilizzazione dei dati relativi al ricorrente sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni richiamate in premessa.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente anche in sede di riscontro alla richiesta ex art. 13, il messaggio inviato ha contenuto commerciale e non esclusivamente informativo in quanto mira ad incoraggiare i destinatari degli stessi a registrarsi presso il sito di riferimento della società potendo essi in tal modo "usufruire di eccezionali opportunità di risparmio".

La resistente medesima ha poi precisato di aver inviato il messaggio di posta elettronica oggetto del ricorso ad indirizzi ricercati all´interno di "Forum, newsgroup, siti web, guestbook attinenti al tema del consumo e della tutela del consumatore". Va in proposito rilevato che la disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Anche in relazione all´opposizione al trattamento manifestato dall´interessato, il ricorso va quindi accolto. Alla luce dell´affermazione della resistente secondo la quale "gli indirizzi e-mail di destinazione" dei messaggi informativi non vengono "raccolti o registrati in nessun tipo di banca dati o diversamente conservati, diffusi, trattati, utilizzati o trattenuti", la stessa dovrà predisporre ogni utile accorgimento per impedire l´ulteriore invio di messaggi all´indirizzo del ricorrente, dando conferma a questa Autorità e al ricorrente entro il termine del 20 aprile 2003, dell´avvenuta, completa cancellazione dei dati personali allo stesso riferiti.

Con separato provvedimento dell´Ufficio è stato instaurato ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e per verificare le modalità di raccolta dei dati. L´Autorità darà inoltre comunicazione del provvedimento alla camera di commercio competente per l´eventuale contestazione della sanzione amministrativa di cui all´art. 12 del d.lg. n. 185/1999.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Mediatec Mr s.r.l. , previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo non completo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in riferimento all´opposizione al trattamento, nonché alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali e ordina al titolare di corrispondere a tali richieste, nelle forme e nei termini indicati in motivazione, entro il 20 aprile 2003;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 50 euro l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Mediatec Mr s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli