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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068246]

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[doc. web n. 1068246]

Provvedimento del 21 marzo 2003

Il titolare che non offre riscontro alcuno alle richieste dell´interessato, neppure a seguito della ricezione dell´invito ad aderire formulato dal Garante, è tenuto al rimborso al ricorrente delle spese del procedimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Giotto De Filippi

nei confronti di

Roberto Vascotto;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva anche chiesto di conoscerne l´origine e gli estremi identificativi del "responsabile legale" del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 27 febbraio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti del soggetto individuato dal ricorrente come titolare del trattamento (invito che, dalla documentazione in atti, risulta pervenuto in data 6 marzo 2003), il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il titolare del trattamento, come identificato dal ricorrente, non ha fornito riscontro ad alcuna delle richieste dell´interessato. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato che, nell´ambito dell´istanza menzionata in premessa, sono state formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono liberamente utilizzabili per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39).

Il resistente dovrà astenersi con effetto immediato, a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento, dal trattare illecitamente i dati personali del ricorrente in contrasto con le norme sopraindicate e dovrà in particolare cancellarli in qualunque forma essi siano conservati.

In ordine alle altre richieste il resistente dovrà comunicare all´interessato, entro il termine del 30 aprile 2003, la fonte dalla quale sono stati ricavati i dati personali in questione e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato (dovendosi in tal senso qualificare l´imprecisa domanda dell´interessato).

Con separato provvedimento è stato instaurato un auto nomo procedimento in relazione all´assenza di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e per verificare le modalità di raccolta dei dati. L´Autorità darà inoltre comunicazione del provvedimento alla camera di commercio competente per l´eventuale contestazione della sanzione amministrativa di cui all´art. 12 del d.lg. n. 185/1999.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del resistente l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per ciò che attiene all´opposizione al trattamento dei dati personali del ricorrente e ordina al resistente di astenersi dal medesimo trattamento, con effetto immediato a decorrere dalla notificazione del presente provvedimento, nei termini di cui in motivazione;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne le richieste di conoscere l´origine dei dati del ricorrente gli estremi identificativi del titolare del relativo trattamento e ordina al resistente di comunicare al ricorrente la fonte dei dati in questione, entro il 30 aprile 2003, dandone comunicazione anche a questa Autorità entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Roberto Vascotto, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli