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Provvedimento del 31 marzo 2003 [1068357]

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[doc. web n. 1068357]

Provvedimento del 31 marzo 2003

Le informazioni personali contenute nelle perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo costituiscono dati dell´interessato e, come tali, sono suscettibili di accesso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Flora Vichi rappresentata e difesa dall’avv. Marco Mecacci presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.p.A..;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che la riguardano formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto ad Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.p.A. di avere conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, oltre che di conoscerne l’origine.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessata ha ribadito la propria richiesta di accesso a tutti i dati personali che la riguardano ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 6 marzo 2003 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 19 marzo 2003, sostenendo:

  • che i dati personali dell’interessata in proprio possesso sono "quelli acquisiti in occasione della stipula del contratto della polizza infortuni (…)" e del sinistro in questione;
  • di provvedere a trasmettere alla ricorrente "i soli dati "oggettivi" contenuti nella relazione medica (…)" redatta dal proprio medico fiduciario;
  • di "non essere tenuti" a fornire all’interessata il contenuto integrale di suddetta relazione poiché trattasi di valutazioni che "non costituiscono (…) dato della persona cui si riferiscono, bensì del soggetto che le ha espresse";
  • che le medesime valutazioni "inoltre, costituiscono giudizi di carattere prodromico al processo formativo della strategia liquidativi propria della Compagnia stessa (…)".

La resistente ha ribadito le proprie posizioni nella memoria del 21 marzo 2003 e nell’audizione svoltasi il 25 marzo p.v.

Con nota del 21 marzo 2003, la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto con particolare riferimento al diniego manifestato dalla compagnia di assicurazioni in ordine alla richiesta di accesso ai dati di tipo valutativo espressi dal medico di fiducia della predetta società.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di accedere alle parti delle perizie contenenti dati personali di tipo identificativo, o comunque non incidenti sulle ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento, in quanto la resistente ha già provveduto, nel rispetto di quanto disposto all’art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, a comunicare tali tipi di dati all’interessata per il tramite del medico dalla stessa designato.

Il ricorso va invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere gli altri dati personali richiesti dall’interessata.

Come più volte ricordato da questa Autorità, anche le perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo (come quella oggetto di specifica richiesta da parte della ricorrente) comprendono dati personali del paziente interessato, non solo sia nella parte nella quale sono riportati dati identificativi dello stesso, nonché riscontri di visite mediche e di cd. esami obiettivi (informazioni che, nel caso di specie, sono già state comunicate alla ricorrente).

Si tratta di informazioni comunque riferite all’interessato che devono essere considerate "dati personali", secondo l’ampia definizione di tale termine, accolta dall’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675/1996, e che ricadono nel campo di applicazione della medesima legge.

La richiesta dell’interessato di avere accesso a tali dati è quindi legittima.

Il titolare del trattamento (che in relazione alla richiesta di accesso non ha fatto riferimento alla speciale disposizione di cui all’art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675 il quale prevede, in specifiche ipotesi, il differimento del diritto stesso) dovrà quindi consentire l’accesso anche ai dati personali dell’interessato contenuti nella perizia in questione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

L’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 125 euro a carico di Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo non completo, all’interessata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali di tipo identificativo ed oggettivo contenuti nella perizia medico-legale oggetto di ricorso;

b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in relazione alla richiesta di accedere agli altri dati personali contenuti nella perizia in questione e ordina al titolare del trattamento di corrispondere a tale richiesta entro il termine di cui in motivazione, dando conferma di tale adempimento, entro la stessa data, all’interessata e a questa Autorità;

c) determina ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 125, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 31 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068357
Data
31/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso