g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 maggio 2003 [1069109]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1069109]

Provvedimento del 07 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Antonella Giordano;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitata, concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, aveva chiesto (unitamente ad alcune istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13) di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota fax datata 30 aprile 2003, con la quale si è limitata a dichiarare "di aver ottemperato alle richieste del sig. Re Francesco, sia telefonicamente che per e-mail e di essersi scusata con lo stesso".

Con nota anticipata via fax il 30 aprile 2003, il ricorrente ha sostenuto di non aver ancora ricevuto riscontro alle proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

A tale trattamento, in ragione delle specifiche modalità adottate, non si applica l´art. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dall´ambito di applicazione della stessa ´il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali".

Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al sistema "Mlm" sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro ad un numero elevato di destinatari e che, pur partecipandovi anche persone fisiche, anziché imprese, non può essere qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini ´esclusivamente personali" ai sensi dell´art. 3 della citata legge.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

La persona fisica che ha agito in qualità di titolare del trattamento ha dichiarato, con fax in data 30 aprile 2003, di aver fornito riscontro alle richieste del ricorrente, ma non ha inviato copia di tale riscontro. Peraltro il ricorrente, nella medesima data, ha dichiarato di non aver ancora ricevuto riscontro alle proprie richieste.

Tenuto conto di tali discordanti affermazioni delle parti (della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), non risulta agli atti la prova dell´adempimento alle richieste del ricorrente. Deve pertanto accogliersi il ricorso e ordinare alla resistente di adempiere puntualmente a tutte le richieste formulate dal ricorrente ai sensi del citato art. 13, entro un termine che appare congruo fissare al 15 luglio 2003, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro che la parte resistente dichiara sotto la propria responsabilità, ma senza documentarlo in modo idoneo, di aver tardivamente inviato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e ordina a Antonella Giordano di adempiere alle richieste del ricorrente formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 entro il 15 luglio 2003, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a euro 100 a carico di Antonella Giordano, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069109
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso