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Diritto di accesso - Accesso del genitore separato ai dati del minore trattati da un neuropsichiatra - 11 dicembre 2002 [1073840]

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[doc web n. 1073840]

Diritto di accesso - Accesso del genitore separato ai dati del minore trattati da un neuropsichiatra -  11 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´ avv. Luigi Guidi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Maria Teresa Frigerio Cenci;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di genitore del proprio figlio minore, espone di non aver ricevuto alcun riscontro ad alcune richieste di accesso ai dati personali propri e del figlio, formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di un medico che avrebbe sottoposto il minore ad alcune "visite neuropsichiatriche dal mese di settembre 1998".

In particolare il ricorrente (genitore separato di un minore affidato in via esclusiva alla madre) ha chiesto la comunicazione dei dati personali riferiti a diversi "test psicodiagnostici", che sarebbero stati eseguiti dal medico su incarico della madre del bambino e del legale della stessa. Tali attività diagnostiche sarebbero state svolte, a giudizio del ricorrente, non per fini terapeutici, "ma solo ed esclusivamente per il conseguimento di fini di parte... al di fuori di un incarico peritale formalizzato".

Sulla base delle risultanze delle visite la resistente avrebbe redatto un "certificato" poi prodotto nell´ambito di una controversia giudiziaria promossa dalla madre del minore dinanzi al Tribunale di Monza. Tale documento renderebbe evidente la detenzione da parte del medico di dati personali dell´interessato e del suo figlio minore ai quali il ricorrente chiede di avere accesso.

L´interessato ha infine chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 22 novembre 2002, la resistente, con nota fax del 3 dicembre 2002, ha sostenuto:

  • di non aver potuto rispondere all´istanza formulata dal ricorrente in data 8 ottobre 2002 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, essendone venuta a conoscenza, per un probabile disguido postale, solo tramite fax dell´Ufficio del Garante, in data 27 novembre 2002;
  • di confermare "quanto già spiegato nella relazione a suo tempo redatta per il presidente dell´Ordine dei Medici di Milano (…)" in seguito ad un esposto del ricorrente medesimo in relazione al quale "l´Ordine si è espresso (…) con giudizio di "insussistenza di fatti di deontologico rilievo"";
  • che "le visite effettuate al minore si sono svolte con le modalità tipiche della consultazione periodica (…)" e che il ricorrente "come padre, ne era informato dagli inizi (…)";
  • di aver redatto, su richiesta della madre, un certificato in data 26 febbraio 2001 e di averne consegnato copia alla stessa la quale "(…) assicurava di recapitarlo" anche al ricorrente;
  • che "al di fuori di questo certificato nessun altro documento è stato (…) redatto, né alcuna informazione a contenuto diagnostico è stata resa (…)";
  • di non detenere nessun altro documento di cui il ricorrente non sia già in possesso e che "i test eseguiti (…) una volta concluso il lavoro non vengono conservati";
  • che dall´ottobre del 2001 la madre e il bambino hanno cessato di essere clienti del proprio studio.

A tale risposta, inviata anche all´interessato, è stata allegata copia del predetto certificato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il diritto di accesso ai dati personali di un minore e di un suo genitore raccolti da un medico nel corso di visite specialistiche compiute sul minore.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Dalla documentazione acquisita in atti è emerso che il medico titolare del trattamento ha già fornito un riscontro completo alle richieste del ricorrente di accedere ai dati personali che lo riguardano e a quelle concernenti il proprio figlio minore.

La resistente medesima, con dichiarazione della cui veridicità la stessa risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), ha specificato di non detenere altri dati personali, anche con riferimento al minore, oltre quelli indicati nel menzionato "certificato" già messo a disposizione dell´interessato.

In riferimento alla richiesta del ricorrente concernente le spese del procedimento, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti, anche in ragione della specificità delle questioni giuridiche esaminate e della completezza del riscontro fornito al ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 11 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli