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Provvedimento del 3 aprile 2003 [1075388]

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 [doc. web n. 1075388]

Provvedimento del 3 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Fondiaria - SAI S.p.A. e avv. Giovanni Gebbia;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, che aveva convenuto in giudizio Fondiaria-SAI S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di un incidente stradale occorso nel 1996, lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della citata società e dell´avv. Giovanni Gebbia, legale della stessa, ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni documenti (tra i quali due perizie medico-legali redatte in occasione di un incidente stradale occorso al ricorrente nel 1991 e risarcito da Liguria-Società di Assicurazioni S.p.A.) depositati da controparte in giudizio.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 marzo 2003, la società ha risposto, con nota inviata via fax in data 20 marzo 2003, dichiarando di avere ottenuto i dati relativi all´interessato da Liguria-Società di Assicurazioni S.p.A. e di averli legittimamente trattati "alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 12, lett. h), e 20, comma 1, della legge n. 675/1996 e delle finalità in essi richiamate di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria".

L´avv. Gebbia, con nota pervenuta in data 25 marzo 2003, nel ribadire di aver prodotto in giudizio la documentazione contestata "al solo ed esclusivo scopo di confutare la richiesta risarcitoria" del ricorrente, ha spiegato di avere agito ed ottenuto "la documentazione prodotta dal proprio cliente (La Fondiaria), nell´ambito di un rapporto professionale".

Con nota presentata in data 27 marzo 2003 e nell´audizione svoltasi in pari data, l´interessato ha ribadito la legittimità del ricorso proposto e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte unicamente sulla richiesta di conoscere l´origine di alcuni dati personali trattati da una società di assicurazione e dal suo legale a fini di difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. I resistenti -che nel produrre copia dei documenti in questione avevano effettuato un trattamento di dati ai sensi dell´art. 1, comma 2, della legge n. 675/1996 operando in qualità di autonomi titolari del trattamento- hanno fornito un riscontro adeguato alla richiesta del ricorrente di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano.

Per quanto concerne le spese del procedimento, alla luce del mancato riscontro all´istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, va posto a carico dei resistenti l´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, posto a carico di Fondiaria-SAI S.p.A. nella misura di euro 200 e dell´avv. Giovanni Gebbia nella misura di euro 50.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Fondiaria - SAI S.p.A. e dell´avv. Giovanni Gebbia, nella misura rispettivamente di euro 200 e di euro 50, i quali resistenti dovranno liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 3 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075388
Data
03/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso