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Provvedimento del 30 aprile 2003 [1079217]

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 [doc. web n. 1079217]

Provvedimento del 30 aprile  2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Luigi Gaeta, quale titolare della ditta individuale Giap Informatica, rappresentato e difeso dall´avv. Angelo di Lorenzo presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, nel ribadire tali istanze, ha segnalato l´assenza di un´idonea informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota inviata via fax il 14 aprile 2003, ha sostenuto:

  • di essere titolare del trattamento;
  • di non essersi "avvalso della facoltà di nominare responsabili";
  • di non essere "ancora oggi in grado di fornire una esauriente risposta sulle modalità con cui è venuto a conoscenza dell´indirizzo di posta elettronica" del ricorrente "nonostante le ricerche effettuate a far data dalla ricezione della sua missiva";
  • di aver "ritenuto di comunicare, nell´ambito di un´unica operazione, ad un ristretto numero di conoscenti un proprio nuovo prodotto software, avvalendosi sia degli indirizzi di posta elettronica contenuti nelle e-mail giunte alla propria casella di posta, sia degli indirizzi di interlocutori conosciuti in alcune "chat-line" (…)";
  • che "il nome "Gabriella" utilizzato nell´incipit del messaggio (…)" ricevuto dal ricorrente "induce a ritenere che la spedizione dello stesso (…) sia stata frutto di un mero errore";
  • di non conservare né l´indirizzo di posta elettronica, né altri dati personali del ricorrente;

Il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni con fax del 17 aprile 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali nei termini indicati dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il resistente ha fornito sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato affermando inoltre (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di non detenere dati personali relativi all´interessato.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari ad un quinto (50 euro) a carico del resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato tardivamente, solo dopo la presentazione del ricorso.

Con separato provvedimento dell´Ufficio viene instaurato un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari ad un quinto (50 euro) a carico del resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079217
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso