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Provvedimento del 11 luglio 2003 [1080531]

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[doc. web. n. 1080531]

Provvedimento del 11 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Silvio Carloni presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Cerved Business Information S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale risulta censito nella banca dati di Cerved Business Information S.p.A. (quale avente causa dalla Cerved S.p.A. per atto di fusione per incorporazione) in relazione alle cariche ricoperte in alcune società, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata con la quale aveva chiesto alla società di apporre alcune modifiche relativamente ad informazioni che lo riguardano riportate nella banca dati della resistente (in particolare, collegamento ad una società dichiarata fallita il 9 febbraio 2000 e della quale era stato amministratore unico solo fino al 20 agosto 1996; stato di "cessazione di attività " relativo a due società nelle quali aveva ricoperto incarichi, società le quali erano state invece incorporate per fusione da un´altra società della quale il ricorrente è attualmente amministratore unico).

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 23 giugno 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota in data 27 giugno 2003, nel chiedere che questa Autorità dichiari il non luogo a provvedere sul ricorso, ha sostenuto che:

  • il ricorso presentato dall´interessato sarebbe inammissibile ai sensi dell´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, in quanto "nella lettera del 14 marzo 2003, depositata a corredo del ricorso, non vi è alcun riferimento alla legge 675/1996 ed in particolare all´art. 29 della stessa, presentandosi la lettera unicamente come reclamo e non potendo la stessa essere ritenuta come" istanza ai sensi dell´art. 13, comma 1, della legge n. 675;
  • nel merito, ha comunque già provveduto a sostituire "la indicazione - Verificazione sezione Procedure e Fallimenti su imprese collegate" con "la indicazione - Nessuna Segnalazione";
  • modificherà inoltre (a partire dal 31.07.2003, per motivi tecnici inerenti alla modificazione del software), l´intestazione della sezione "Procedure e Fallimenti su Imprese collegate" del Dossier Persona (prodotto Cerved in questione), provvedendo a specificare che in essa sono riportati i dati degli "esponenti/soci (…) titolari di cariche sociali o di quote societarie" al momento e nei due anni "antecedenti al verificarsi dell´evento";
  • provvederà ugualmente, "con decorrenza 31.07.2003, ad eliminare, nella sezione "Dati anagrafici", la indicazione degli indirizzi relativi a società, fallite e/o assoggettate ad altra procedura concorsuale" nelle quali il ricorrente abbia ricoperto incarichi venuti a cessare nei due anni antecedenti al verificarsi della procedura;
  • infine, "a puro scopo cautelativo verrà immediatamente effettuata la completa oscurazione del Dossier persona relativo al signor XY sino alla pronuncia del Garante".

Con memoria del 2 luglio 2003 il ricorrente ha contestato quanto affermato dalla controparte in merito all´eccepita inammissibilità dell´odierno ricorso, sostenendo che il presupposto del previo invio della istanza ex art. 13, comma 1, della legge n. 675 rispetto alla proposizione del ricorso, così come previsto dall´art. 29 della legge n. 675, non implica "la necessità del richiamo all´art. 13 L. 675/1996, per il motivo che l´esercizio di un diritto prescinde dall´indicazione della norma che quel diritto istituisce". Il ricorrente, per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati, si è dichiarato soddisfatto delle misure che la resistente intende adottare, mentre ha insistito per l´accoglimento della richiesta di integrazione dei dati formulata nel ricorso.

Con memoria depositata il 4 luglio 2003, la resistente ha ribadito quanto già comunicato e limitatamente alla richiesta di integrazione dei dati, ha sostenuto che la dicitura "cessata" riportata con riferimento alle società nelle quali il ricorrente ha ricoperto degli incarichi indica semplicemente lo stato di "non attività " delle stesse, senza che ciò possa in alcun modo ingenerare nei terzi "il dubbio che quel fatto sia da imputare a circostanze negative". La resistente ha inoltre inteso nuovamente precisare che "il dossier Cerved" reca espressamente con la massima evidenza la assoluta assenza di eventi pregiudizievoli a carico del XY".

Nel corso dell´audizione tenutasi in data 7 luglio 2003 le parti hanno nuovamente ribadito le argomentazioni e le richieste già espresse. Il ricorrente ha inoltre chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della resistente.

Il titolare del trattamento ha poi inviato in data 8 luglio 2003 una replica conclusiva, ribadendo le argomentazioni espresse.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali relativi all´interessato detenuti da una società che cura l´elaborazione di informazioni relative a persone fisiche e giuridiche che esercitano attività imprenditoriali.

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della predetta legge. Le eccezioni formulate al riguardo dalla resistente sono infatti fondate.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai diritti riconosciuti dall´art. 13 della medesima legge, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Nel caso di specie, con la lettera del 14 marzo 2003 (indicata dal ricorrente, a seguito di specifica istanza di regolarizzazione inoltrata da questo Ufficio, quale esercizio dei diritti previsti dalla legge sulla protezione dei dati personali), l´interessato si era limitato a richiedere genericamente al titolare del trattamento " le modifiche necessarie ad eliminare dal suo dossier ogni riferimento a (inesistenti) collegamenti con la società KH S.r.l. ed a precisare il motivo della cessazione dell´attività delle altre Società (…)". Ciò senza alcun riferimento, neanche indiretto, né agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, né in generale alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali. Oltre alla mancanza di tale riferimento, anche indiretto, la lettera in questione si caratterizzava più propriamente come un atto di diffida rivolto a Cerved S.p.A., anche in riferimento ad ipotizzati profili risarcitori, e non aveva una formulazione tale da ingenerare nel resistente il convincimento circa il dovere di fornire un riscontro senza ritardo, in applicazione e in conformità al medesimo art. 13, con conseguente possibilità di ricorso anche al Garante.

Soltanto nell´atto di ricorso l´interessato ha formulato, facendo anche espresso rinvio all´art. 13 della legge n. 675/1996, le specifiche richieste di cancellazione e rettifica/integrazione dei dati, richieste che riteneva -erroneamente- insite già nel generico interpello del 14 marzo 2003.

Appare quindi evidente come il ricorrente non abbia correttamente seguito la procedura prevista dalla legge n. 675 per la presentazione dei ricorsi ex art. 29. A prescindere dall´idoneità o meno delle misure poi adottate dalla resistente, ciò comporta l´inammissibilità del ricorso, il che peraltro non preclude al ricorrente di esercitare correttamente i diritti di cui al citato art. 13

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 11 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080531
Data
11/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso