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Provvedimento del 16 luglio 2003 [1081300]

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[doc. web n. 1081300]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Vodafone Omnitel N.V.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un´utenza telefonica mobile attivata da Vodafone Omnitel N.V., afferma di aver ricevuto un riscontro inidoneo dalla società ad un´istanza formulata il 1° aprile 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto all´invio di sms promozionali ed aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano.

In risposta alla predetta istanza Vodafone Omnitel N.V. aveva fornito all´interessato copia della documentazione contenente i dati personali allo stesso riferiti in proprio possesso, relativi alla carta ricaricabile attivata.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, nel ribadire la propria opposizione al trattamento di dati personali, ha sostenuto di aver ricevuto un ulteriore sms promozionale alla propria utenza telefonica mobile il 22 maggio 2003, ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 30 giugno 2003, fornendo indicazioni in merito a natura, modalità e finalità del trattamento e precisando che:

  • oltre ai dati personali riportati nella documentazione già inviata con il precedente riscontro, negli archivi informatici sono presenti anche dati di traffico e di fatturazione acquisiti durante l´utilizzo del servizio radiomobile;
  • i dati dell´interessato sono trattati anche per "finalità funzionali alle attività " della società, quali "invio di materiale pubblicitario/informativo/ promozionale e di aggiornamento su iniziative ed offerte di Vodafone Omnitel e proprie società controllate e collegate", finalità per le quali "risultava prestato il consenso connesso alle finalità funzionali all´attività " di Vodafone Omnitel;
  • il primo sms promozionale è anteriore all´istanza ex art. 13, mentre il secondo è stato inviato il giorno successivo a tale richiesta, non in tempo utile per evadere quest´ultima;
  • successivamente, "in data 18 aprile 2003 (…)", si è invece tempestivamente "provveduto a modificare" nei propri sistemi "il parametro relativo al consenso";
  • da tale data "Vodafone non ha più inviato sms promozionali/pubblicitari sulla (…) utenza" dell´interessato.

Tali posizioni del titolare del trattamento sono state confermate nell´audizione svoltasi l´8 luglio 2003. Con fax dell´8 luglio 2003 l´interessato ha contestato il riscontro ottenuto, rilevando l´invio di un altro sms in data 22 maggio 2003, successivamente all´asserita modifica relativa al consenso a suo tempo prestato.

In risposta ad una richiesta dell´Ufficio, Vodafone Omnitel N.V.. in data 9 luglio 2003, ha sostenuto che l´sms inviato il 22 maggio 2003 "è stato inviato a tutta la Customer Base di Vodafone iscritta al programma loyalty a prescindere dalla manifestazione del consenso "commerciale", poiché "la società intendeva con esso informare i propri clienti "del cambiamento del programma di fidelizzazione da "Omnione" a "Vodafone One", dovuto al cambiamento del marchio che ha interessato" la società resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali a scopo promozionale effettuato da una società di telefonia in relazione ad un´utenza telefonica mobile di cui il ricorrente è titolare.

Come da ultimo rilevato nel provvedimento di carattere generale del Garante del 10 giugno 2003, che verrà allegato alla copia della presente decisione inviata alle parti, e le cui motivazioni si intendono richiamate ad integrazione della decisione medesima, gli sms del genere in questione (con i quali venivano pubblicizzate alcune opportunità per i titolari di carta ricaricabile) possono essere inviati dalla società agli interessati solo sulla base del consenso di questi ultimi (consenso a suo tempo manifestato dal ricorrente e che la società riconosce in atti come necessario: cfr. art. 4, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171).

Alla luce di quanto dichiarato dalla resistente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito un riscontro adeguato alle richieste dell´interessato, dapprima completando i riferimenti relativi all´istanza volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano e, dopo la presentazione del ricorso, con riguardo all´istanza di opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati.

L´assicurata interruzione degli sms promozionali dovrà riguardare anche messaggi del genere di quello inviato il 22 maggio 2003, per il quale la società ha fornito una specifica spiegazione che lascia però impregiudicato il dovere della società medesima (in presenza di una legittima opposizione al trattamento come quella in esame, che implica una revoca del consenso a suo tempo manifestato), di astenersi dall´inviare al ricorrente ulteriori messaggi promozionali di qualunque genere (art. 4, comma 3, cit.).

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico della società resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081300
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso