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Reti telematiche e Internet - E-mail commerciali solo previo consenso dell'interssato - 25 settembre 2003 [1082063]

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[doc. web. b. 1082063]

Reti telematiche e Internet - E-mail commerciali solo previo consenso dell´interssato - 25 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nicola Lottici

nei confronti di

Sorin s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale aveva ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica una comunicazione promozionale da parte di Sorin S.r.l., afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza inviata in data 1° giugno 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, unitamente ad istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13, si era opposto all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile designato per il trattamento dei dati personali.

Nel riscontrare l´istanza dell´interessato il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenuto l´indirizzo e-mail in questione sul sito web ufficiale dell´Università di Parma.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato si è dichiarato insoddisfatto di tale riscontro ed ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 28 luglio 2003, ha nuovamente sostenuto:

  • di aver reperito l´indirizzo e-mail del ricorrente "sul sito ufficiale dell´Università di Parma";
  • di aver agito, a suo avviso, conformemente all´art. 12, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 (raccolta non consensuale di "dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque");
  • di avere nominato la sig.a Franca Fontana quale responsabile del trattamento dei dati per l´azienda;
  • di avere, "al ricevimento della richiesta di rimozione del sig. Lottici (…) "cancellato immediatamente e definitivamente" l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite con il ricorso sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalità delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario come è invece avvenuto nel caso di specie (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39, anche in relazione al diverso regime giuridico relativo agli elenchi telefonici; v. anche il Provv. sulle e-mail indesiderate del 29 maggio 2003 pubblicato sul sito internet www.garanteprivacy.it).

Sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare ha fornito nel corso del procedimento un riscontro adeguato indicando, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), le modalità con le quali ha reperito l´indirizzo di posta elettronica dell´interessato, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. La resistente ha inoltre dichiarato di avere cancellato l´indirizzo di posta elettronica utilizzato illecitamente, immediatamente dopo aver ricevuto dal ricorrente l´istanza ex art. 13 della legge n. 675.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Sorin S.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli