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Procedimento relativo ai ricorsi - Esercizio dei diritti: preventiva richiesta al titolare - 16 ottobre 2003 [1082431]

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[doc. web. n. 1082431]

Procedimento relativo ai ricorsi - Esercizio dei diritti: preventiva richiesta al titolare - 16 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Raffaele Bucciero, rappresentato e difeso dall´avv. Loredana Iennaco presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Ministero dell´istruzione -Scuola media statale "Don R. Scauda" di Torre del Greco;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente è docente di educazione tecnica presso la Scuola media statale "Don R. Scauda" di Torre del Greco nell´ambito della quale ha ricoperto il ruolo di responsabile della sicurezza nel lavoro fino al 31 dicembre 2000, venendo poi sostituito in tale incarico da un consulente esterno. Nel 2002 il ricorrente, al fine di ottenere "la riconferma di tale incarico", aveva fornito al dirigente scolastico della Scuola e su richiesta di quest´ultimo, oltre ad informazioni concernenti le attività svolte quale responsabile della sicurezza nel periodo 1997-2000, un´ulteriore nota con allegato il proprio curriculum vitae. Al riguardo l´interessato lamenta che, senza previa autorizzazione, tali documenti sarebbero stati dallo stesso dirigente ciclostilati e distribuiti ai membri del Consiglio di istituto nel corso della riunione convocata per la discussione relativa alla citata nomina.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Il procedimento previsto da tale disposizione ha caratteri particolari in quanto con il ricorso che lo introduce non si può prospettare qualunque violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all´art. 13 della legge. Il ricorso al Garante può essere infatti presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dal medesimo art. 13, comma 1), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui al menzionato art. 29 deve quindi avanzare le proprie richieste, con esclusivo riferimento ai diritti riconosciuti dal citato art. 13, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione.

Il ricorso in esame è inammissibile essendo lo stesso sprovvisto di copia di un atto validamente qualificabile come previo esercizio dei diritti di cui all´art. 13 nei confronti del titolare del trattamento.

Con nota in data 30 luglio 2003 questa Autorità aveva invitato l´interessato a regolarizzare il ricorso per ciò che attiene alla necessaria documentazione della richiesta precedentemente avanzata ai sensi del menzionato art. 13.

In risposta l´interessato ha indicato quale istanza proposta ai sensi della norma citata la lettera raccomandata del 19 febbraio 2002 indirizzata al Provveditorato degli studi di Napoli-Ufficio prevenzione e sicurezza. Tale nota si configura come mera richiesta di intervento del citato Provveditorato in ordine alla vicenda in questione (definita nell´oggetto "richiesta avviamento procedure di verifica") e in essa non vi è alcun cenno all´esercizio degli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996 e lo stesso succinto e generico riferimento a tale legge è del tutto marginale nel testo della missiva che è concentrata pressoché interamente su altri profili concernenti l´incarico ricoperto e la regolarità della procedura seguita per la sua sostituzione.

Non risulta quindi correttamente seguita la procedura prevista dalla legge n. 675/1996 per presentare un ricorso ex art. 29.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 16 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli