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Reti telematiche e Internet - E-mail pubblicitarie e divieto per trattamento non corretto - 29 ottobre 2003 [1082479]

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[doc. web. n. 1082479]

Reti telematiche e Internet - E-mail pubblicitarie e divieto per trattamento non corretto - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 da Angelo Salice nei confronti di Tamara Ottaviani, con il quale questa Autorità si è pronunciata su un trattamento di dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risultava effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell´interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 10, 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 25 novembre 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

VISTO il provvedimento di "blocco" riferito al trattamento dei dati personali illecito o non corretto, disposto dal Garante in data 25 novembre 2002 ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall´art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467;

VISTO il successivo ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 da Luca Ismaele Lodrini sul quale questa Autorità si è pronunciata, in data successiva al citato provvedimento di blocco, in ordine ad un trattamento di dati personali effettuato da Tamara Ottaviani sempre attraverso l´invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario, non effettuato nel rispetto delle sopracitate disposizioni di legge;

VISTO il provvedimento in data 22 settembre 2003 con il quale questa Autorità ha provveduto anche su tale ultimo ricorso;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall´art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare il trattamento dei dati qualora lo stesso risulti "illecito o non corretto (…)";

RITENUTA la necessità di adottare un ulteriore provvedimento che, in sostituzione della misura temporanea del blocco già disposto e ferma restando l´informativa all´autorità giudiziaria, inibisca in modo permanente l´accertato trattamento illecito che è proseguito anche in altri casi in difformità della legge e nell´inosservanza di altro provvedimento del Garante;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta il trattamento dei dati già oggetto del provvedimento di blocco menzionato in motivazione, comunque effettuato da Tamara Ottaviani in violazione di quanto previsto dall´art. 10 del d.lg. n. 171/1998, nonché delle altre disposizioni sopra richiamate, con effetto dalla data di notificazione del presente atto.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli