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Dati sensibili - Convizioni religiose: annotazione sul registro dei battezzati - 22 ottobre 2003 [1082500]

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[doc. web. n. 1082500]

Dati sensibili - Convizioni religiose: annotazione sul registro dei battezzati - 22 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto che fosse annotata, a margine del registro dei battezzati della Parrocchia "Santuario Madonna del Ponte" di Narni Scalo, la propria "volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica" e che dell´avvenuta annotazione fosse data conferma per lettera, debitamente sottoscritta.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato il 22 settembre 2003 da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il legale del Parroco, con nota inviata via fax in data 7 ottobre 2003, ha precisato che l´iniziale mancato riscontro all´istanza formulata dall´interessata "è stato causato dalla necessità di chiedere chiarimenti alla Curia Vescovile in merito ad una questione che non si era mai presentata". Ha fornito, poi, all´interessata copia autentica del decreto dell´Ordinario Diocesano che ha autorizzato il Parroco ad apporre, a margine dell´atto di battesimo dell´interessata, l´annotazione dalla stessa richiesta di non voler far più parte della Chiesa Cattolica; ha, infine, comunicato che "tale annotazione è stata eseguita".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la volontà dell´interessata di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Come già rilevato da questa Autorità in altri provvedimenti relativi a casi analoghi (v., per esempio, Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), "l´aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può … essere soddisfatta…" attraverso, "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi…", ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

La richiesta dell´odierna ricorrente di apporre l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è pertanto legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che la riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Al riguardo il Parroco della parrocchia nei cui registri risultava iscritta l´interessata ha fornito adeguato riscontro apponendo a margine del registro dei battesimi l´annotazione richiesta. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, e posto in misura pari a soli euro 50 a carico del resistente, stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, è posto in misura pari a 50 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 22 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli