g-docweb-display Portlet

Diritti dell'interessato - Marketing diretto: uso di elenchi pubblici - 29 ottobre 2003 [1082569]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1082569]

Diritti dell´interessato - Marketing diretto: uso di elenchi pubblici - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

Cemit Interactive Media S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di Cemit Interactive Media S.p.A. (che da informazioni ricevute da altri titolari del trattamento risultava in possesso di dati personali dell´interessata), con la quale aveva chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, di conoscerne l´origine, la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché la cancellazione dei dati medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota pervenuta il 24 settembre 2003, ha dichiarato di aver fornito riscontro il 12 settembre 2003 alle richieste formulate dalla ricorrente; con tali note ha indicato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed ha sostenuto che i dati personali dell´interessata:

  • presenti nei propri archivi "sono raccolti da varie fonti pubbliche (… elenchi telefonici e liste elettorali)";
  • "sono utilizzabili esclusivamente per iniziative promozionali e pubblicitarie di aziende operanti in vari settori (…)";
  • nel caso di specie "sono stati forniti (…) dall´ufficio elettorale del Comune di Torino";
  • sono stati cancellati dai propri archivi "già nel febbraio 2003" a seguito di una precedente richiesta della ricorrente stessa.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali da parte di una società operante nel settore del marketing diretto.

La resistente ha fornito all´interessata sufficienti riscontri in ordine alle richieste di conoscere i dati personali detenuti dalla società titolare del trattamento, l´origine, la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali, nonché sull´avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Cemit Interactive Media S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, all´interessata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli