g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 5 novembre 2003 [1083075]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1083075]

Provvedimento del 5 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

Bruno Ciaruffoli in qualità di responsabile del sito www.prelevaemail.net;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale (relativo ad un software che consente di prelevare indirizzi e-mail da Internet), aveva chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della loro origine, delle finalità e delle modalità del trattamento, opponendosi a tale trattamento dei dati svolto per finalità promozionali e chiedendo altresì la cancellazione dei dati stessi, ivi compreso l´indirizzo di posta elettronica.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

Il ricorrente, con nota inviata via fax in data 3 ottobre 2003, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 e all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata sia con posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r, il titolare del trattamento non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l´utilizzazione illecita del proprio indirizzo di posta elettronica che dovrà essere altresì cancellato dal resistente entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento. Entro la medesima data il resistente dovrà inoltre fornire idoneo riscontro alle altre richieste del ricorrente comunicando tutti i dati personali che lo riguardano in proprio possesso, la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico del resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento la cessazione del comportamento illegittimo e di provvedere altresì alla cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente entro il termine indicato in motivazione;

b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il medesimo termine, tutti i dati personali che lo riguardano in proprio possesso, nonché l´origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la medesima data;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Bruno Ciaruffoli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083075
Data
05/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso