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Procedimento relativo ai ricorsi - Non luogo a provvedere se il resistente ha chiarito la propria estraneità al trattamento -12 novembre 2003 [108...

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[doc. web. n. 1083434]

Procedimento relativo ai ricorsi - Non luogo a provvedere se il resistente ha chiarito la propria estraneità al trattamento - 12 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Giacomo Fiertler;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, avente contenuto promozionale, aveva chiesto al resistente, in qualità di proprietario del dominio www.oltrepopavese.it, di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano e la loro origine, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento. L´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota inviata via fax il 20 settembre 2003, ha comunicato di essere "il proprietario del dominio" in questione, ma ha specificato che la gestione tecnica e commerciale sarebbe affidata ad un´altra società (della quale ha comunicato gli estremi completi), che gestisce, tra l´altro, come da contratto regolarmente registrato, anche l´indirizzo e-mail al quale il ricorrente ha inoltrato la propria istanza ai sensi dell´art. 13.

Con nota del 23 settembre 2003, lo stesso resistente ha inoltrato copia del riscontro fornito all´interessato dalla società che gestisce effettivamente il sito internet in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all´art. 10 del d.lg. n. 185 del 22 maggio 1999 in materia di contratti a distanza.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il resistente chiarito la propria estraneità al trattamento di dati personali relativi al ricorrente ed avendo lo stesso comunicato le informazioni relative al terzo che lo ha effettuato, cui il ricorrente può rivolgersi ai sensi del citato art. 13.

Per quanto concerne le spese, alla luce della sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti e della particolare posizione del titolare del trattamento, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 12 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli