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Provvedimento del 16 dicembre 2003 [1084623]

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[doc. web n. 1084623]

Provvedimento del 16 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A. in relazione ad alcuni finanziamenti per i quali si sono verificati inadempimenti, afferma di non aver ricevuto riscontro da Crif S.p.A. ad un´istanza di opposizione per motivi legittimi, con ulteriore revoca del consenso, formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Con la medesima istanza l´interessato aveva chiesto la cancellazione dei dati con attestazione dell´avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati e diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente, nel ribadire le richieste già formulate, ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente la cancellazione dei dati che lo riguardano, non avendo più intenzione "di consentire la trasmissione dei propri dati personali ad altri soggetti".

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Crif S.p.A., con nota inviata via fax il 1° novembre 2003, ha dichiarato:

  • di aver sospeso la visibilità di tutte le posizioni relative al ricorrente attualmente censite nella propria banca dati, "come misura adottata a scopo cautelativo, al fine di apprestare idonea tutela alle ragioni dell´interessato";
  • che tale misura "esclude in radice la possibilità per gli enti finanziatori aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza delle informazioni medesime";
  • di non ritenere legittima la volontà di revoca del consenso manifestata dal ricorrente (non trovando essa "alcun fondamento nell´attuale assetto normativo della materia") che deve essere interpretata quale sostanziale opposizione al trattamento per motivi legittimi;
  • di non ritenere che il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di "alcuna circostanza concreta che possa assurgere a motivo legittimo di opposizione al trattamento (…)";
  • di aver verificato con gli enti finanziatori che i dati censisti sono "esatti, aggiornati e consentiti dall´interessato" e dunque trattati in modo conforme alla legge;
  • di ritenere "ancora giustificato e legittimo il trattamento operato da Crif nel perseguimento della finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza" dal momento che le segnalazioni relative al ricorrente fanno riferimento ad un finanziamento ancora in corso (recante la segnalazione di "ritardi nei pagamenti già regolarizzati") e ad uno estinto (recante la dicitura "nessuna segnalazione") in data 30 agosto 2002.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso consegue all´opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali del ricorrente, con conseguente cancellazione degli stessi dalla predetta banca dati.

Malgrado la pluralità delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un´unica, sostanziale domanda, caratterizzata da una opposizione per motivi legittimi all´ulteriore trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell´intervenuta revoca del consenso che nel caso di specie rappresenta, allo stato, l´unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi dell´art. 20 della legge n. 675/1996.

Il trattamento effettuato dalla "centrale rischi" in qualità di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- è in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, è stato revocato.

Il ricorso deve essere accolto in parte. Tra le posizioni relative al ricorrente censite nella banca dati di Crif S.p.A. una (corrispondente al n. 2 del report allegato in atti dalla resistente e aggiornato al 10 novembre 2003) è relativa ad un finanziamento il cui andamento è stato regolare e che risulta concluso da oltre un anno senza debiti residui o pendenze. La permanenza di tali dati negli archivi della resistente, peraltro non indicativi di condotte "negative" dell´interessato, non risulta più giustificata in base all´art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, stante la predetta opposizione e tenuto conto del tempo trascorso dall´estinzione del finanziamento in questione senza che vi sia alcun ritardo, residuo o pendenza da saldare. Crif S.p.A. dovrà pertanto, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2004, cancellare tali posizioni.

Per quanto concerne la rimanente posizione censita in banca dati, in ordine all´opposizione in esame, conformemente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato e in luogo della integrale cancellazione, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali relativi ai rapporti di finanziamento e della conseguente visibilità nella predetta banca dati.

Crif S.p.A., nel corso del procedimento, ha attestato di aver già adottato tale misura nelle more dell´adozione del codice deontologico previsto in materia dall´art. 20, comma 2, lett. e), del d.lg. n. 467/2001 e dei connessi, eventuali, provvedimenti del Garante attuativi del d.lg. n. 467/2001 e del citato codice deontologico (artt. 12, comma 1, lett. h-bis, 20, comma 1, lett. h-bis e 24-bis legge n. 675/1996; art. 20, comma 2, lett. e), d.lg. n. 467/2001).

Deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di cancellare i dati personali relativi al finanziamento concluso da più di un anno (e riportati nella posizione n. 2 del report allegato in atti dalla resistente e aggiornato al 10 novembre 2003) e ordina a Crif S.p.A. di cancellare tali dati entro il 31 gennaio 2004, dando comunicazione di tale adempimento anche a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle rimanenti posizioni censite nella banca dati di Crif S.p.A.

Roma, 16 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084623
Data
16/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso