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Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1085666]

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[doc. web n. 1085666]

Provvedimento del30 dicembre 2003 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Agenzia del territorio - Ufficio Provinciale di Roma

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza presentata alla Agenzia del territorio-Ufficio provinciale di Roma, con la quale, in riferimento ad una procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti dell´interessato da un istituto di credito, aveva chiesto, "l´immediata cancellazione" dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità, l´Agenzia del territorio-Ufficio provinciale di Roma, con una nota inviata via fax il 1° dicembre 2003, ha sostenuto che:

  • "le domande di cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite nei confronti" del ricorrente "sono a disposizione presso il relativo sportello in quanto, per poter essere eseguite, necessitano di alcune correzioni (…)";
  • "una volta regolarizzate tali imprecisioni (…)" si "provvederà alla cancellazione" secondo le modalità previste dalla legge.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta relativa alla cancellazione totale dai registri immobiliari di una trascrizione di pignoramento a suo tempo apposta in riferimento ad un immobile di proprietà dell´interessato.

La richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente da tali registri non può essere allo stato ritenuta fondata per difetto di idonei elementi di prova.

Il trattamento di dati personali dell´interessato posto in essere dall´Agenzia del territorio-Ufficio provinciale di Roma (attesa la natura di ente pubblico della stessa ai sensi del d.lg. n. 300 del 1999) deve essere ricondotto nell´ambito dell´art. 27 della legge n. 675/1996, in vista del quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

Nel caso di specie non sono stati comprovati elementi che facciano ritenere illecito il trattamento effettuato dall´Agenzia del territorio, alla luce dell´eccezione dalla quale, sebbene formulata in modo generico, non emerge, allo stato, che l´Agenzia abbia trattato dati in difformità dalla disciplina in materia e, in particolare, dalle specifiche disposizioni del codice civile che regolano, al momento, le modalità di tenuta dei registri immobiliari (artt. 2673 ss c.c.) e le formalità per la cancellazione delle trascrizioni (art. 2668 c.c.).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

infondato il ricorso.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085666
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso