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Osservazioni sullo schema di regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA) - 13 febbraio 2004 [1087473]

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[doc. web. 1087473]

Osservazioni sullo schema di regolamento di gestione dell´Indice nazionale delle anagrafi (INA) - 13 febbraio 2004

Ministero dell´interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per i servizi demografici
ROMA

(rif. nota del 29 settembre 2003)

Oggetto: schema di regolamento di gestione dell´Indice nazionale delle anagrafi (INA). Richiesta di parere

La richiesta di parere in oggetto riguarda uno schema di provvedimento che recepisce già varie considerazioni formulate da rappresentanti di questa Autorità nelle varie riunioni utilmente tenute con codesto Ministero.

Rispetto all´ultimo schema formulato, si esprimono le seguenti ulteriori osservazioni:

a) non è ancora del tutto chiaro il risultato applicativo che emergerebbe dall´art. 3, comma 3, non essendo univocamente individuabile la fonte (statale o locale) "legittimata" a disciplinare l´utilizzo dei servizi. L´attuale formulazione potrebbe prestare il fianco a possibili interpretazioni legittimanti discipline "locali", suscettibili di inficiare la necessaria unitarietà della regolamentazione della materia. Nel perfezionare opportunamente la disposizione, andrebbe poi inserito anche un necessario inciso per sancire il principio che i dati accessibili a seguito dell´utilizzo dei servizi resi disponibili dall´INA sono utilizzabili unicamente per le finalità da individuare espressamente nelle convenzioni di cui all´art. 5, comma 2, dello schema;

b) analogo perfezionamento merita l´art. 5, comma 1, lett. i). Non sembra infatti ancora univocamente chiaro se gli altri soggetti potranno accedere a richiesta ai servizi INA solo se una norma -anche di regolamento- specifica ed espressa lo preveda (ipotesi senz´altro da privilegiare) o se invece si tratti di una clausola "aperta" che potrebbe essere concretizzata con mera determinazione amministrativa che evidenzi unicamente i presupposti normativi dell´attività svolta dall´ente richiedente (anziché i presupposti normativi dell´accesso). Qualora si pensasse a questa seconda ipotesi, si potrebbe comunque prevederla solo in favore di soggetti pubblici e richiamando espressamente l´art. 19, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali in vigore dal 1° gennaio 2004), in quanto, per principio generale affermato dal comma 3 di tale art. 19, la comunicazione di dati da un soggetto pubblico a soggetti privati è ammessa unicamente quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento, che evidentemente deve essere puntuale e non può "delegare" automaticamente il tema ad una mera determinazione amministrativa;

c) nell´articolo 8, comma 1, andrebbe utilmente impiegata la parola "designa", anziché "nomina" (cfr. art. 29, comma 1, d.lg. n. 196 cit., da citare peraltro al posto dell´art. 8 della legge n. 675);

d) analogo aggiornamento andrebbe apportato nel preambolo dello schema e nell´articolo 8, comma 2, in questo caso in riferimento agli artt. 33 ss. del citato d.lg. n. 196 e al relativo allegato B);

e) si prega di espungere il comma 4 dell´art. 8 (pure in concreto condivisibile nel merito), trattandosi di profilo (trattamento dei dati presso le anagrafi) che a rigore (a differenza di quello utilmente indicato nell´art. 6, comma 3) non sembra rientrare nel novero delle questioni da disciplinare nell´emanando decreto e che è peraltro già disciplinato dal citato decreto legislativo.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Buttarelli