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Consenso - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Richiesta informazioni e consenso - 16 febbraio 1999 [1088774]

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[doc. web n. 1088774]

Consenso - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Richiesta informazioni e consenso - 16 febbraio 1999

La legge n. 675/1996 (art. 12, comma 1, lett. h e 20, comma 1, lett. e) non si riferisce ad attività economiche, ma più precisamente, ai dati relativi allo svolgimento di attività economiche. L´espressione "svolgimento di attività economiche" riguarda un aspetto prevalentemente dinamico e non statico delle attività dei soggetti ai quali si riferiscono i dati, e può essere interpretata in modo estensivo, utilizzandola anche per gli aspetti economici dell´attività degli imprenditori individuali e dei liberi professionisti. La medesima espressione, invece, non può essere interpretata fino al punto di ricomprendervi ogni informazione personale a sfondo economico, anche quando il dato riguardi attività puramente personali o familiari di una persona.

Roma, 16 febbraio 1999

Autorità garante della concorrenza e del mercato
Via Liguria, n. 26
00187 Roma

OGGETTO: Richiesta di informazioni concernenti attività economiche da parte dell´Autorità garante della concorrenza e del mercato

Con la nota sopra indicata, codesta Autorità ha chiesto di chiarire i dubbi sollevati da alcune imprese in ordine all´eventuale contrasto tra le disposizioni della legge n. 675/1996 e la comunicazione delle informazioni richieste dalla stessa Autorità nell´ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, quando tali informazioni riguardino operatori terzi (clienti, distributori, concorrenti) e non sia stato acquisito il consenso degli interessati.

In proposito, viene evidenziato che l´art. 14 della legge n. 287/1990 stabilisce che nel caso di presunta infrazione di talune disposizioni della stessa legge ("Intese restrittive della libertà di concorrenza" e "Abuso di posizione dominante": artt. 2 e 3) l´Autorità garante della concorrenza e del mercato debba avviare una procedura istruttoria nel corso della quale può richiedere a chiunque ne sia in possesso tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell´istruttoria medesima. Le procedure istruttorie di competenza della predetta Autorità sono disciplinate in dettaglio con un nuovo regolamento (d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, pubblicato sulla G.U. 9 luglio 1998, n. 158), che ha abrogato completamente il precedente.

I soggetti che forniscono tali informazioni ai fini della predetta istruttoria, come correttamente rilevato, non devono acquisire il preventivo consenso degli interessati, in quanto tale comunicazione è effettuata in adempimento di un obbligo previsto da norme di legge e di regolamento (art. 20, comma 1, lett. c) legge n. 675/1996).

Codesta Autorità ha osservato che si potrebbero invece porre alcuni problemi per le richieste di informazioni avanzate prima della procedura istruttoria, e cioè nell´ambito della c.d. "fase preistruttoria" che viene svolta quando le segnalazioni e/o le denunce di presunte violazioni della legge n. 287/1990 presentano elementi insufficienti per valutare in concreto l´opportunità di procedere alla formale apertura dell´istruttoria di cui all´art. 14 della stessa legge.

Tale fase, infatti, non risulta specificamente disciplinata né dalla legge n. 287/1990, né dal recente regolamento in materia di procedure istruttorie. Di qui le perplessità avanzate da alcune imprese sulla ammissibilità, rispetto ai principi sanciti dalla legge n. 675/1996, della comunicazione di dati riguardanti terzi soggetti prima dell´avvio formale della fase istruttoria.

Al riguardo, codesta Autorità ha segnalato che "la tesi sostenuta dalle imprese, secondo cui la trasmissione delle informazioni richieste nella fase preistruttoria potrebbe aver luogo solo con il consenso espresso dell´interessato, sarebbe superabile ove alle indagini condotte dall´Autorità fosse riconosciuta l´applicabilità dell´art. 20, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996".

La soluzione ipotizzata ruota, quindi, attorno alla possibilità di considerare le informazioni acquisite ed utilizzate nel corso delle indagini dell´Autorità come "dati relativi allo svolgimento di attività economiche" (art. 20, comma 1, lett. e) cit.). Secondo l´Autorità, potrebbe infatti rientrare nell´ambito di applicazione della norma "ogni tipo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di attività a contenuto economico, siano esse poste in essere da persone fisiche o giuridiche".

A tale proposito, alla luce anche di quanto recentemente precisato in precedenti pareri resi dal Garante, va evidenziato che:

a) l´espressione riportata negli artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996 si riferisce alle attività svolte dall´interessato, e non a quelle svolte dal titolare del trattamento;

b) i lavori parlamentari evidenziano che le motivazioni di tale caso di esclusione del consenso sono da rinvenirsi nella necessità di "bilanciare" l´inclusione delle persone giuridiche nell´ambito di applicazione della legge (e, in particolare, delle disposizioni sul consenso) e di non frapporre ostacoli alla raccolta e al trattamento dei dati abitualmente utilizzati nelle prassi aziendali, che non sono facilmente conoscibili da chiunque attraverso la mera consultazione di documenti pubblici, essendo anche il risultato di elaborazioni, valutazioni, stime e giudizi che comportano la modifica dei dati pubblici originari. È il caso, ad esempio, delle informazioni che sono frutto dell´elaborazione e dell´aggregazione dei dati provenienti non necessariamente da elenchi, registri, atti e documenti pubblici (registri delle imprese presso le camere di commercio, atti depositati presso le sezioni commerciale e fallimentare del tribunale, registro informatico dei protesti, conservatorie dei registri immobiliari, catasto, dichiarazioni dei redditi, ecc.) e che, in sostanza, contengono giudizi, anche parziali, o indicazioni sulle attività finanziarie, produttive, industriali, imprenditoriali, commerciali e professionali di determinati soggetti (in genere, società ed imprese), oppure valutazioni sulla relativa affidabilità, solvibilità o capacità economica;

c) la legge n. 675/1996 non si riferisce ad attività economiche, ma, più precisamente, ai dati relativi allo svolgimento di attività economiche. L´espressione "svolgimento di attività economiche" riguarda un aspetto prevalentemente dinamico e non statico delle attività dei soggetti ai quali si riferiscono i dati, e può essere interpretata in modo estensivo, utilizzandola anche per gli aspetti economici dell´attività degli imprenditori individuali e dei liberi professionisti. La medesima espressione, invece, non può essere interpretata fino al punto di ricomprendervi ogni informazione personale a sfondo economico, anche quando il dato riguardi attività puramente personali o familiari di una persona (per esempio: informazioni sui beni destinati ad un uso o ad un consumo personale o familiare, sulle spese concernenti necessità mediche oppure attività religiose, associative, culturali, sportive o ricreative, atti di liberalità o solidarietà, monitoraggio della puntualità e correttezza nei pagamenti rateali o di cambiali o di assegni emessi nei rapporti interpersonali di tipo non economico, rilevazione del credito al consumo). Tale interpretazione risulta indirettamente confermata anche dalla lettura delle disposizioni di precedenti testi legislativi relativi ad altre materie, nei quali l´espressione "attività economiche" viene utilizzata con specifico riferimento ad attività produttive, industriali, commerciali o comunque concernenti la produzione di beni o di servizi, anche nel terziario, da considerarsi in modo del tutto distinto rispetto ad altri aspetti ed attività delle persone;

d) un´interpretazione della predetta espressione fuori della ratio legis porterebbe ad un svuotamento della disciplina in materia di dati personali o alla possibilità di un significativo aggiramento di molte sue disposizioni. Un riferimento al dato economico tout court finirebbe, tra l´altro, per avvalorare la tesi erronea secondo cui qualsiasi informazione utilizzata dal titolare nello svolgimento della propria attività economica può essere ricondotta nella menzionata esimente dal consenso.

Tutto ciò premesso, soluzioni come quella prospettata da codesta Autorità possono essere ritenute applicabili nel caso in cui i dati forniti riguardino informazioni relative all´attività commerciale, imprenditoriale o professionale di una persona e, quindi, agli aspetti organizzativi, amministrativi, produttivi, patrimoniali e finanziari di persone giuridiche, enti, imprese, ditte individuali, liberi professionisti, ecc..

La valutazione sull´applicabilità o meno del suddetto presupposto equipollente al consenso spetta quindi all´interprete; nel caso specifico, a codesta Autorità e ai soggetti ai quali viene richiesto di comunicare i dati, tenendo conto, peraltro, che in molti casi le informazioni richieste potrebbero riguardare invece dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, che possono comunque essere parimenti divulgati senza il consenso dell´interessato, ai sensi, però, della lett. b) del citato art. 20, comma 1.

Il quesito al quale si fornisce risposta riguarda poi più direttamente le intese restrittive della libertà di concorrenza e l´abuso di posizione dominante (art. 14 legge n. 287 in riferimento agli artt. 2 e 3 della medesima legge), ma le considerazioni poc´anzi espresse possono essere utilizzate anche in riferimento ad altri settori di attività dell´Autorità come quello delle concentrazioni.

Occorre peraltro precisare che la soluzione individuata da codesta Autorità rende ammissibile, rispetto alla legge n. 675/1996, l´eventuale comunicazione dei dati personali effettuata dal soggetto richiesto senza il consenso dell´interessato, ma non crea affatto in capo al soggetto medesimo l´obbligo di fornirli.

IL PRESIDENTE
Rodotà