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Provvedimento del 10 marzo 2004 [1089725]

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[doc. web. n. 1089725]

Provvedimento del 10 marzo 2004

Il ricorso al Garante non può essere presentato per prospettare generiche violazioni della normativa in materia di privacy, ma solo per ottenere il soddisfacimento di specifiche richieste formulate in riferimento alle fattispecie previste dall´art. 7 del d. lg. n. 196/2003.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Stefano Gandolfo

nei confronti di

Associazione Tersicore;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo aver ricevuto (a partire dal 30 ottobre 2003) alcune comunicazioni e-mail a carattere commerciale (che pubblicizzavano un concorso internazionale di danza a pagamento), ha inviato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004) all´Associazione Tersicore (soggetto al quale, da una ricerca dallo stesso effettuata, risultava intestato il numero di fax indicato nelle comunicazioni indesiderate), con la quale l´interessato aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano, la comunicazione del loro contenuto e della loro origine ed aveva altresì formulato un´opposizione al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario.

A seguito dell´istanza, l´interessato riceveva una comunicazione da parte del sig. Walter Rossi, con la quale quest´ultimo, dichiarandosi responsabile per l´invio delle e-mail contestate (provocato a suo avviso da un virus sul proprio p.c.), si scusava e attestava di avere cancellato i dati in questione.

Ritenendosi insoddisfatto del riscontro e della sua veridicità, l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003).

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 9 dicembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003) l´Associazione Tersicore ha risposto con fax in data 27 dicembre 2003, dichiarando la propria estraneità all´invio delle comunicazioni contestate e asserendo di non trattare dati personali.

Nell´audizione del 5 gennaio 2004 il ricorrente ha contestato tale riscontro.

Allo scopo di verificare l´identità dell´intestatario dell´utenza telefonica indicata dal ricorrente, questa Autorità -dopo aver prorogato di quaranta giorni, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del d.lg. n. 196/2003, i termini per la decisione del ricorso- in data 12 febbraio 2004 ha inviato una richiesta di informazioni ai sensi dell´art. 157 del d.lg. n. 196/2003 a Telecom Italia S.p.A., la quale ha risposto, con nota anticipata via fax il 20 febbraio 2004, comunicando che sull´utenza in questione, già intestata all´Associazione Tersicore, è subentrato in data 28 ottobre 2003 il sig. Walter Franco Rossi, domiciliato in via Fantaguzzi, 35, 47023 Cesena.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è inammissibile.

Il procedimento previsto dall´art. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003 ha caratteri particolari, in quanto con il ricorso che lo introduce non si può prospettare qualunque violazione del codice medesimo, come può avvenire in caso di proposizione di reclami e di segnalazioni (artt. 142 e s. d.lg. n. 196/2003). Il ricorso al Garante può essere presentato solo per ottenere il soddisfacimento di specifiche richieste (formulate in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del d.lg. n. 196/2003, già art. 13 della legge n. 675/1996), avanzate precedentemente e negli stessi termini al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattese anche in parte.

Nel ricorso in esame, il ricorrente si è invece limitato ad illustrare in generale i termini della vicenda, senza svolgere altresì puntuali deduzioni in ordine alle varie richieste formulate ai sensi del citato art. 13 della legge n. 675/1996 e, comunque, senza indicare il provvedimento richiesto al Garante. Ciò determina l´inammissibilità del ricorso (art. 147, comma 1, lett. d), d.lg. cit., già art. 18, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 501/1998; deliberazione n. 5 del Garante del 1° marzo 1999).

Ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. a), del d.lg. n. 196/2003, l´Autorità instaurerà peraltro un autonomo procedimento per verificare il complessivo trattamento dei dati in questione alla luce delle dichiarazioni rese prima e nel corso procedimento. Ciò con specifico riferimento all´identificazione dell´effettivo titolare del trattamento, alla circostanza che nella e-mail (che, un terzo, a pena di responsabilità penale, ha asserito essere stata inviata per un virus) è incluso un riferimento che teorizza la liceità di una condotta invero illecita (invio non consensuale di e-mail pubblicitarie ad indirizzi reperiti in Internet), nonché all´idoneità dell´informativa.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 10 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1089725
Data
10/03/04

Tipologie

Decisione su ricorso