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Ricorsi - Richiesta di cancellazione e blocco dei dati: adempimento del titolare - 22 giugno 1999 [1090415]

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[doc. web n. 1090415]

Ricorsi - Richiesta di cancellazione e blocco dei dati: adempimento del titolare - 22 giugno 1999

Le richieste formulate dall´interessato, ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. c) e d), della legge, trovano un limite invalicabile nella disposizione dell´art. 14, comma 1, della citata legge, che esclude la possibilità, da parte dell´interessato, di esercitare tali diritti per i trattamenti di dati raccolti in base alle disposizioni di legge citate nello stesso art. 14.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il ..... . e regolarizzato il successivo . .... ., presentato dall´interessato nei confronti del titolare in relazione alle richieste volte ad ottenere la conferma dell´esistenza del trattamento di dati che lo riguardano, la cancellazione ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché ad opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi (richieste formulate, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con nota del ........);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota n. del .. ....., con la quale è stata invitato il titolare, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, a fornire un rapido riscontro alla richiesta dell´interessato e ad inviare con immediatezza all´Ufficio del Garante copia della comunicazione;

VISTA la raccomandata datata .. ... .., inviata dal titolare del trattamento all´interessato e, per conoscenza, a questa Autorità (cui è stata anticipata via fax lo stesso giorno), con la quale si è sostenuto che:

  • nonostante l´informativa inoltrata al ricorrente con invito a presentarsi presso i propri sportelli per rilasciare il consenso per il trattamento dei dati personali, l´interessato non avrebbe provveduto a manifestare il proprio consenso o dissenso, "continuando però ad utilizzare i rapporti in precedenza accesi" ;
  • il ricorrente affermerebbe "di aver invitato - ma solo verbalmente -" la filiale di ..."a cessare il trattamento dei propri dati" , soltanto dopo la comunicazione in data ....delle revoca della propria carta di credito (a seguito di protesto di un assegno bancario, pubblicato sul bollettino n. ...);
  • la successiva corrispondenza trasmessa dalla banca sarebbe diretta al recupero dei crediti della banca e sarebbe stata inviata anche al fideiussore (padre del ricorrente) "nel pieno rispetto delle leggi vigenti, ed in particolare in ossequio al disposto dell´art. 1956 c.c." ;
  • ogni rapporto del ricorrente con la banca sarebbe stato estinto nel novembre 1998;
  • le richieste formulate dall´interessato, ai sensi dell´art. 13, comma 1, lett. c) e d), della legge n. 675/1996, troverebbero "un limite invalicabile nella disposizione dell´art. 14, comma 1, della citata legge n. 675, che esclude la possibilità, da parte dell´interessato, di esercitare" tali diritti "per i trattamenti di dati raccolti in base alle disposizioni di legge richiamate nel suddetto comma 1 dell´art. 14" ;

RITENUTO che la raccomandata inviata dal titolare soddisfi la richiesta del ricorrente sull´esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano da parte della stesso titolare;

PRESO ATTO della dichiarazione del titolare che avrebbe estinto ogni rapporto con il ricorrente e che i dati personali di quest´ultimo, già utilizzati per la tutela dei propri diritti in sede giudiziaria (cfr. artt. 12, comma 1, lett. h), 14, comma 1, lett. e), e 20, comma 1, lett. g) legge n. 675), sarebbero ora conservati esclusivamente per le altre finalità previste dalle disposizioni menzionate dall´ art. 14, comma 1, della legge n. 675/1996;

RISERVATA ogni successiva verifica, da parte dell´Ufficio del Garante, sulle precise finalità di cui all´art. 14, comma 1, per le quali i dati relativi all´interessato sono attualmente trattati dal titolare.;

RITENUTO che nei confronti del predetto trattamento di dati, attualmente svolto dal titolare, l´interessato non possa esercitare i diritti di cui all´art. 13, comma 1, lettere c) e d) ed, in particolare, i diritti alla cancellazione o al blocco dei dati che lo riguardano oppure all´opposizione per motivi legittimi al loro trattamento (cfr. art. 13, comma 1, lettere c), num. 2), e d));

RITENUTA, per questi motivi, la necessità di dichiarare il non luogo a provvedere sull´odierno ricorso, decisione che non pregiudica la possibilità per il ricorrente di far valere presso l´autorità giudiziaria altri diritti in merito ai quali la legge n. 675/1996 non ha attribuito competenze al Garante per la protezione dei dati personali;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, il non luogo a provvedere sul ricorso, fermo restando ogni ulteriore accertamento da parte dell´Ufficio del Garante delle precise finalità del trattamento attualmente svolto dal titolare del trattamento relativamente ai dati personali del ricorrente.

Roma, 22 giugno 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1090415
Data
22/06/99

Tipologie

Decisione su ricorso