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Provvedimento del 31 marzo 2004 [1090830]

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[doc. web n. 1090830]

[vedi anche Provv.ti
16 marzo 2007 e 25 maggio 2005]

Provvedimento del 31 marzo 2004

Il riscontro incompleto, da parte del titolare del trattamento, all´invito ad aderire formulato dal Garante, determina l´accoglimento parziale del ricorso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

L´interessato, dipendente di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., nell´ambito di un procedimento civile dinanzi al giudice del lavoro (concernente la richiesta di annullamento di una sanzione disciplinare), è venuto a conoscenza dell´esistenza di una serie di documenti detenuti dal proprio datore di lavoro che conterrebbero dati personali che lo riguardano. Rispetto a tali documenti, specificamente elencati, lo stesso ha quindi formulato un´istanza di accesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 nei confronti della resistente.

Non avendo ricevuto un positivo riscontro, la medesima richiesta di accesso è stata riproposta con il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003, con il quale il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 febbraio 2004 ai sensi dell´art. 149 del d.lg. n. 196/2003, la resistente ha risposto in data 3 marzo 2004 allegando copia di parte della documentazione e dichiarando, in ordine ad alcuni dei documenti richiesti, che gli stessi sono stati depositati agli atti del giudizio pendente dinanzi al giudice del lavoro di Chieti, al quale possono essere a suo avviso richiesti.

Il ricorrente ha replicato con nota inviata via fax in data 7 marzo 2004, dichiarandosi insoddisfatto in relazione all´assenza di alcuni dati richiesti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da un datore di lavoro -puntualmente individuati- riferiti ad un episodio (relativo alla compravendita di titoli mobiliari) che ha provocato una sanzione disciplinare a carico del ricorrente poi oggetto di impugnazione dinanzi al giudice del lavoro.

Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione dei dati personali relativi all´interessato contenuti nei documenti di cui la società resistente ha già dato comunicazione mediante invio di copia. La risposta fornita dal titolare è conforme a quanto previsto dall´art. 10 del d.lg. n. 196/2003 in tema di modalità di riscontro alle richieste di accesso ai dati personali. Tale disposizione consente la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti negli archivi del titolare del trattamento, anche mediante la consegna di copia di atti e documenti contenenti i dati richiesti, con esclusione dei dati riferiti a terzi (senza peraltro legittimare la richiesta del ricorrente di copie autenticate degli atti stessi).

Il ricorso deve essere invece accolto parzialmente in relazione ai dati personali relativi all´interessato contenuti nei restanti documenti richiesti dal medesimo interessato e di cui la società resistente non ha fornito copia, limitandosi a sostenere che gli stessi risulterebbero già depositati agli atti del giudizio in corso dinanzi al giudice del lavoro di Chieti. Al riguardo il titolare del trattamento dovrà, entro il 20 maggio 2004, completare il riscontro fornito comunicando al ricorrente i dati personali in questione, secondo le modalità di cui al citato art. 10 del d.lg. n. 196/2003, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. L´ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo ed incompleto, fornito dal titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali già comunicati al ricorrente;

b) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione di tutti i dati personali non ancora comunicati e ordina alla società resistente di ottemperare a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che è posto in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 31 marzo 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli