g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 6 aprile 2004 [1091956]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1091956]

Provvedimento del 6 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore, rappresentata e difesa dall´avv. Lorella Castagna presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Editrice Lecchese s.a.s, in qualità di editore del periodico "Giornale di Lecco" e di Giancarlo Ferrario, in qualità di direttore del medesimo periodico, entrambi rappresentati e difesi dall´avv. Vito Zotti presso il cui studio hanno eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente contesta la liceità del trattamento effettuato a cura del settimanale "Giornale di Lecco" in relazione alla pubblicazione, avvenuta nel 2003, di un articolo in cui si dava notizia di un procedimento penale a carico del suo ex convivente, accusato di aver commesso atti di violenza e molestie, anche di natura sessuale, nei confronti della stessa e della figlia minore di lei. In particolare, la ricorrente lamenta che l´articolo in questione, pur non rendendo apertamente nota l´identità della minore, avrebbe tuttavia reso pubblica una pluralità di informazioni inerenti alla vicenda (tra cui l´indicazione del luogo in cui risiedono le persone interessate -un comune con poco più di duemila abitanti- e la posizione familiare della minore) tali da consentire l´identificazione della minore stessa.

Non avendo ricevuto riscontro all´istanza con la quale, in base alla normativa in materia di protezione dei dati personali, si opponeva per motivi legittimi alla pubblicazione di "ulteriori informazioni sulla vicenda", la ricorrente ha ribadito tale opposizione con un ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del d.lg. n. 196/2003, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 febbraio 2004 ai sensi dell´art. 149 del d.lg. n. 196/2003, i resistenti hanno risposto con note inviate via fax l´11 e il 18 marzo 2004 ritenendo lecito il trattamento effettuato. A loro avviso, l´articolo contestato avrebbe infatti rispettato il principio "dell´essenzialità delle notizie riferite dall´articolista nell´adempiere il proprio diritto di cronaca giudiziaria" (riportando esclusivamente l´età della minore ed " omettendo sia il nome ed il cognome che qualsiasi altro elemento che potesse identificarla (ad esempio scuola frequentata, foto, ecc.)" e ritenendo ininfluente, ai fini dell´identificabilità della minore, l´indicazione del comune di residenza.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni suscettibili di rendere identificabile un minore vittima di violenza sessuale.

Nel caso di specie trova applicazione la disciplina in materia di protezione dei dati, ora contenuta nel d. lg. n. 196/2003, e segnatamente gli artt. 136 e 137, comma 3, oltre che il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 ed ora allegato al predetto d.lg. n. 196/2003).

Il ricorso è fondato. Come già riscontrato in casi analoghi anche recenti (v., ad es., il Provv. 7 febbraio 2002, in Bollettino del Garante, n. 25, pag. 8 s.; v. anche il Provv. 10 marzo 2004 in corso di pubblicazione), la minore interessata e la madre ricorrente risultano identificabili nel caso di specie sebbene non siano state menzionate con le relative generalità. Ciò, in particolare, all´interno della cerchia amicale, oltre che rispetto ad altri soggetti rientranti nelle ordinarie frequentazioni del nucleo familiare, in ragione delle diverse informazioni contenute nell´articolo contestato, considerata anche la specifica indicazione del luogo in cui si è svolta la vicenda, ovvero di un piccolo centro con una popolazione di poco superiore ai duemila abitanti.

Oltre a rendere riconoscibile la minore interessata, parte delle informazioni riferite (in particolare, l´età della minore e degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, le iniziali del nome e cognome e l´attività lavorativa prestata dall´imputato, il rapporto di convivenza, la circostanza che la minore sia nata da un precedente "rapporto affettivo", nonché l´esatta indicazione del paese di residenza) non rispetta, altresì, il principio di essenzialità sancito dall´art. 137, comma 3, del d. lg. n. 196/2003 e dall´art. 6 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, trattandosi di informazioni non indispensabili ad una illustrazione pur compiuta della vicenda.

A tali circostanze, già di per sé idonee a rendere illecito il descritto trattamento dei dati personali, in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca, ne va aggiunta un´altra che amplia l´illiceità sotto un ulteriore profilo.

Il trattamento in questione si è infatti incentrato su un soggetto minore per il quale l´ordinamento, anche in relazione all´esercizio della libertà d´informazione, appresta una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l´armonico sviluppo della personalità (v. Provv. 10 aprile 2002, in Bollettino del Garante n. 27/2002, p. 3; v. altresì Provv. 15 novembre 2001, in Bollettino cit. n. 23/2001, p. 15).

Tale principio, oltre a quanto previsto dall´art. 734 bis c.p. (Divulgazione delle generalità o dell´immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale ), si evince da una pluralità di fonti normative di matrice nazionale ed internazionale: anzitutto l´art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che preclude la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l´identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali. Detto principio è stato rafforzato con gli artt. 50 e 52, comma 5 del d.lg. n. 196/2003: con la prima norma, estendendo il menzionato divieto anche a procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale; con la seconda, dettata con specifico riferimento ai minori offesi da atti di violenza sessuale, precludendo nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali la possibilità di identificare le vittime, pure utilizzando dati "relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l´identità dei minori". Più in generale l´art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata in Italia in seguito ad autorizzazione disposta con legge 27 maggio 1991, n. 176), riconosce poi al fanciullo il diritto ad essere protetto rispetto ad "interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata".

Infine, l´art. 7 del predetto codice di deontologia -anche attraverso il richiamo alla cd. Carta di Treviso- considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto all´esercizio del diritto di cronaca precludendo al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca. Tali identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino addirittura un minore vittima di molestie o violenze di natura sessuale.

Contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dai resistenti, l´osservanza dei predetti principi non è lasciata all´esclusiva e insindacabile determinazione del giornalista.

I medesimi principi risultano violati nel caso di specie, nel quale le vittime dei gravi atti di violenza contestati sono state lese nel loro diritto a non rivivere in pubblico i traumi subiti.

Alla luce delle considerazioni svolte va quindi accolto il ricorso e, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, va pertanto vietata all´editore resistente, quale misura necessaria a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, l´ulteriore diffusione di informazioni idonee, nei termini sopra indicati, anche indirettamente, a identificare la minore interessata e il genitore ricorrente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico dell´editore resistente è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

Va infine disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio, per le valutazioni di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, vieta all´editore titolare del trattamento l´ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore in questione, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico dell´editore resistente, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente;

c) dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio.

Roma, 6 aprile 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli