g-docweb-display Portlet

Comunicazione dell'indirizzario dell'archivio statistico delle imprese attive - 2 agosto 1999 [1092287]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1092287]

Comunicazione dell´indirizzario dell´archivio statistico delle imprese attive - 2 agosto 1999

Roma, 2 agosto 1999

ISTAT
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo 16
00184
Roma



OGGETTO: Comunicazione dell´indirizzario dell´archivio statistico delle imprese attive (ASIA) realizzato dall´ISTAT all´Istituto di studi e analisi economica (ISAE).


Con riferimento alla richiesta di ulteriori chiarimenti concernenti l´argomento in oggetto, nel confermare le osservazioni formulate da questa Autorità con la nota del 3 giugno 1999, n. 4116, si precisa quanto segue.

Alla fattispecie in esame si ritiene applicabile l´art. 27, comma 2, della legge n. 675/1996, nella parte in cui ammette la comunicazione di dati personali fra soggetti pubblici se prevista da norme di legge o di regolamento, in quanto in tal caso l´accesso da parte dell´ISAE ai dati del SISTAN è espressamente disciplinato da un apposito regolamento (d.P.R. n. 374/1998, art. 2, comma 4).

Quest´ultimo quadro normativo di riferimento rende infatti inoperante, nel caso di specie, l´ipotesi residuale prevista dal medesimo art. 27, comma 2, nella parte in cui prevede la possibilità di uno scambio di dati non regolato da norme ma pur sempre necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Come già constatato più volte, la legge n. 675/1996 (art. 43, comma 2), ha fatto espressamente salve, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo n. 322/1989 che sono state peraltro meglio armonizzate con la legge n. 675 con il decreto legislativo in materia di statistica approvato il 29 luglio u.s., in corso di pubblicazione.

Tale normativa del 1989, peraltro espressamente richiamata nel citato art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 374/1998, rappresenta la base normativa utile per la comunicazione all´ISAE dei dati in questione.

Un parametro più preciso di riferimento per l´interscambio dei dati in questione è infatti rinvenibile nell´art. 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Secondo tale disposizione, alla quale è stata apportata una parziale modifica dal citato decreto legislativo in corso di pubblicazione, tra i dati tutelati dal segreto statistico non rientrano gli estremi identificativi di persone o di beni, presenti nei pubblici registri (ora, nel testo modificato, provenienti da pubblici registri, elenchi atti o documenti conoscibili da chiunque), quali quelli contenuti nell´archivio ASIA cui l´ISAE chiede di accedere.

Nel condividere quindi il giudizio di fondo sulla utilità dei flussi di dati connessi all´utilizzo dell´archivio ASIA, quale fondamentale strumento di integrazione delle statistiche in campo economico, si ritiene opportuno richiamare l´attenzione su una ulteriore disposizione (contenuta nell´art. 6-bis, comma 4, del citato decreto legislativo in corso di pubblicazione), in base alla quale i dati personali raccolti per uno scopo statistico potranno essere trattati dai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale per altri scopi statistici di interesse pubblico.

Si precisa, infine, che le suesposte osservazioni possono ritenersi applicabili, in generale, anche in riferimento alla conoscibilità dei dati del SISTAN da parte di altri soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE