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Regime di pubblicità delle deliberazioni comunali - Accesso agli atti delle amministrazioni locali - 2 settembre 1999 [1092322]

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[doc. web n. 1092322]

Regime di pubblicità delle deliberazioni comunali - Accesso agli atti delle amministrazioni locali - 2 settembre 1999

Nel caso in cui i dati contenuti nelle deliberazioni comunali abbiano natura sensibile o siano attinenti a particolari provvedimenti giudiziari (artt. 22 e 23, legge n. 675/1996), si fa presente che il trattamento di tali dati risulta espressamente autorizzato dal recente d.lg. n. 135/1999 (pubblicato con gli aggiornamenti in fondo a questo Bollettino) che ha riconosciuto la rilevanza a livello di interesse pubblico dei trattamenti di dati personali.

Roma 2 settembre 1999

Prefettura di Matera
75100 Matera

OGGETTO: regime di pubblicità delle deliberazioni comunali e protezione dei dati personali.


Il Garante ha fornito risposta a numerosi quesiti, formulati in particolare da amministrazioni comunali, in ordine ai rapporti tra le disposizioni della legge n. 675/1996 in tema di tutela dei dati personali e le normative riguardanti l´accesso ai documenti amministrativi ed il regime di pubblicità delle deliberazioni comunali.

In particolare, nel caso in cui i dati contenuti nelle deliberazioni comunali abbiano natura sensibile o siano attinenti a particolari provvedimenti giudiziari (artt. 22 e 23, legge n. 675/1996), si fa presente che il trattamento di tali dati risulta espressamente autorizzato dal recente d.lg. n. 135/1999 che ha riconosciuto la rilevanza a livello di interesse pubblico dei trattamenti di dati personali:

1) diretti all´applicazione della disciplina in materia di documentazione dell´attività istituzionale di organi pubblici (v. art. 8, commi 5, lett. a) e 6);

2) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l´applicazione della disciplina sull´accesso ai documenti amministrativi (v. art. 16, comma 1, lett. c);

3) per lo svolgimento delle attività dirette all´applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni, la cui diffusione sia indispensabile per garantire la trasparenza delle attività suddette, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguente alle attività medesime (art. 13).

Ai sensi dell´art. 22, comma 3-bis, della legge n. 675/1996, come modificato dall´art. 5, comma 3, del citato d.lg. n. 135, rimangono pertanto da identificare, secondo i princìpi stabiliti agli artt. 2, 3 e 4 dello stesso decreto n. 135, i tipi di dati e le operazioni strettamente necessari e pertinenti in relazione alle specifiche attività svolte dall´ente locale.

In conclusione, nel caso in esame deve ritenersi che non vi è alcuna incompatibilità di fondo tra le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni anche previgenti alla legge n. 675/1996 in tema di trasparenza dell´attività della pubblica amministrazione, di accesso ai documenti amministrativi e di pubblicità di taluni atti.

IL SEGRETARIO GENERALE