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Provvedimento del 25 maggio 2004 [1097676]

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[doc. web. n. 1097676]

Provvedimento del 25 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Gigliola Caldaroni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell´avv. Francesco Cedrone

nei confronti di

Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

L´interessato, essendo venuto a conoscenza a seguito di alcune indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Cassino in relazione all´omicidio di una minore, di essere intestatario di 127 sim card che non aveva mai attivato, ha disconosciuto nel luglio del 2002 la titolarità di tali utenze telefoniche mobili riconducibili al proprio codice fiscale, salvo che per l´unica effettivamente attivata.

La società resistente, ad una prima richiesta dell´interessato del 30 dicembre 2002 di conoscere le utenze telefoniche ad esso intestate, nonché del dealer che le aveva attivate, aveva opposto un diniego con nota dell´11 febbraio 2003; nel precedente mese di gennaio aveva però inviato al medesimo interessato alcune comunicazioni pubblicitarie relative ad altre due utenze anch´esse non richieste.

L´interessato ha pertanto formulato il 25 marzo 2003 una nuova istanza a Telecom Italia Mobile S.p.A., ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice), chiedendo conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano (con particolare riguardo alle utenze telefoniche allo stesso finora intestate), la loro comunicazione in forma intelligibile, l´indicazione della loro origine, delle modalità e finalità del trattamento, nonché degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento designato.

Anche a tale istanza la società non ha fornito riscontro. L´interessato l´ha pertanto ribadita proponendo un ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice, rinnovando la richiesta di conoscere il "dealer che ha provveduto all´attivazione" delle carte telefoniche e chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità il 26 febbraio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, Telecom Italia Mobile S.p.A. ha risposto con fax in data 19 marzo 2004 e con memoria depositata il 23 marzo 2004, con i quali ha comunicato alcuni dati personali oggetto di trattamento in relazione alla carta telefonica effettivamente attivata dal ricorrente. Solo in relazione a tali dati, la società ha comunicato l´origine e ha fornito taluni elementi in ordine alle modalità e finalità del trattamento, precisando anche gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato ai sensi dell´art. 13 del Codice. In relazione alla richiesta relativa alle utenze telefoniche di cui il ricorrente era già titolare, la società resistente ha invece sostenuto che la richiesta di conoscere i dati di tali utenze sarebbe stata formulata solo con il ricorso e di non poter comunicare i medesimi dati alla luce dei limiti che l´art. 132 del Codice pone quando è decorso il periodo, non superiore a sei mesi, in cui il trattamento dei dati di traffico è consentito per fini di fatturazione.

Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione questa Autorità, in data 8 aprile 2004, ha prorogato di quaranta giorni, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, i termini per la decisione sul ricorso e ha chiesto a Telecom Italia mobile S.p.A., ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 del medesimo Codice, di fornire ogni utile elemento di valutazione in ordine alla ulteriore comunicazione pubblicitaria pervenuta al ricorrente nel 2003, di cui vi era cenno nel ricorso e rispetto alla quale non erano state fornite indicazioni.

Con nota del 29 aprile 2004, la resistente ha asserito che la comunicazione pubblicitaria in questione era stata inviata al ricorrente per un errore dovuto al mancato aggiornamento delle intestazioni delle utenze telefoniche riportate nel sistema informatico utilizzato per riscontri statistici e per finalità di marketing.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte in particolare su una richiesta di accesso ad alcuni dati personali riferiti al ricorrente e detenuti da un fornitore di servizi di telecomunicazioni, con specifico riferimento ad un numero ingente di utenze telefoniche che sarebbero state attivate illecitamente a nome ed all´insaputa del ricorrente medesimo.

La società resistente, che non ha contestato in atti il fenomeno dell´illecita intestazione di un elevato numero di carte telefoniche falsamente attribuite ad una persona ignara tramite la dolosa condotta di uno o più dealer, ha omesso illegittimamente di dare effettivo riscontro sia alla richiesta del 30 dicembre 2002, sia a quella del 25 marzo 2003 (data nella quale non esisteva ancora il Codice cui la società ha inteso da ultimo fare erroneo riferimento per giustificare il proprio operato).

In ordine alle richieste formulate dall´interessato, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice con riferimento ai dati personali del ricorrente relativi alla carta telefonica dallo stesso effettivamente attivata, all´origine degli stessi, alle finalità e modalità del loro trattamento, nonché all´indicazione del titolare e del responsabile, avendo la società resistente fornito per questa parte un sufficiente riscontro.

Il ricorso deve essere invece accolto con riferimento alla richiesta di conoscere i dati personali relativi alle utenze già intestate al ricorrente e la loro origine.

La domanda dell´interessato di accedere a tali dati deve intendersi riferita agli estremi identificativi delle utenze mobili illegittimamente intestati (numero dell´utenza, data dell´attivazione, eventuali altri dati personali connessi) e non ai dettagli del traffico telefonico eventualmente originato da tali utenze o ad esse diretto. La resistente non ha chiarito se detiene ancora, come è possibile desumere dagli atti, eventuale documentazione contenente tali dati (differente da quella relativa al traffico telefonico) e che sia ancora riferibile al ricorrente, benché eventualmente aggiornata con la menzione del disconoscimento della titolarità delle utenze.

Se tale documentazione ancora sussiste e riporta dati personali del ricorrente, quest´ultimo ha diritto di accedervi ai sensi dell´art. 7 del Codice, anche se vi è annotata la novità relativa all´illecita intestazione delle utenze.

In tal senso è infondata ogni eccezione della resistente riferita all´art. 132 del Codice, anche relativamente ai termini temporali, in quanto tale disposizione riguarda solo la conservazione dei dati di traffico e non anche gli estremi identificativi delle utenze. Si tratta peraltro di una disposizione infondatamente invocata dalla resistente anche sotto un altro profilo in quanto l´art. 132, nel nuovo testo vigente, non preclude l´esercizio diretto del diritto di accesso ai sensi dell´art. 7 del Codice che è stato invece negato erroneamente dalla resistente (cfr. art. 132, comma 5, lett. c), come sostituito dall´art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2004, n. 45, in riferimento ai due periodi temporali previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo).

La ricorrente entro il 15 luglio 2004, dovrà pertanto, comunicare all´interessato tutti i predetti dati personali che lo riguardano relativi all´illecita intestazione delle utenze. Nel medesimo termine dovrà parimenti dare riscontro, in riferimento agli stessi dati, alle altre istanze dell´interessato, anche in riferimento al/ai dealer che hanno attivato le utenze oggetto di contestazione (trattandosi di profilo oggetto della prima richiesta dell´interessato e insito nella stessa istanza di conoscere l´origine dei dati.

In riferimento al complessivo trattamento dei dati in questione (anche in relazione agli obblighi di informativa e alla manifestazione dell´eventuale consenso), questa Autorità effettuerà nell´ambito di un autonomo procedimento distinti accertamenti in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali effettuati, relativamente ai sistemi informatici utilizzati per finalità di marketing e statistiche, nonché unitamente, agli accertamenti già pendenti al riguardo, in ordine all´illecita intestazione di utenze telefoniche.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della società resistente è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 400, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta dell´interessato di conoscere i dati personali relativi alle utenze telefoniche ad esso già intestate, nonché alle altre richieste relative ai medesimi dati, e ordina alla società resistente di fornirvi idoneo riscontro nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine a quanto comunicato con il riscontro già fornito al ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 400 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico di Telecom Italia Mobile S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 maggio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Butttarelli

Scheda

Doc-Web
1097676
Data
25/05/04