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Provvedimento del 27 luglio 2004 [1099386]

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[doc. web. n. 1099386]

Provvedimento del 27 luglio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Poste italiane S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, dipendente di Poste italiane S.p.A. -alzando il sottomano sulla scrivania della postazione di lavoro temporaneamente occupata al posto di una collega che in quei giorni sostituiva per ferie il direttore dell´ufficio- ha rinvenuto copia di una lettera che aveva inoltrato al medesimo direttore, contenente, peraltro, anche l´indicazione della condizione di disabilità della propria figlia minore.

La ricorrente ha quindi inoltrato il 22 dicembre 2003 una prima istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale lamentava la violazione della "riservatezza dei dati sensibili riguardanti la propria situazione personale e familiare".

Non avendo ottenuto risposta, il 31 gennaio 2004 ha inoltrato una seconda istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale, nel contestare la liceità del trattamento, ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere "in base a quale norma di legge sia stata divulgata" la nota in questione.

Non avendo ricevuto idoneo riscontro per iscritto, la ricorrente ha proposto ricorso a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice, chiedendo al Garante "di valutare e pronunciarsi riguardo alle eventuali violazioni del rispetto dei dati" che la riguardano compiuti dal menzionato direttore dell´ufficio postale presso il quale essa presta servizio.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7 maggio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto dapprima con fax del 27 maggio 2004 e, successivamente, con memoria anticipata via fax il 31 maggio 2004, dichiarando che i dati personali relativi alla ricorrente, detenuti dalla società, sono quelli dalla stessa "forniti in occasione dell´instaurazione del rapporto di lavoro"; ha poi contestato l´ammissibilità della richiesta formulata dalla ricorrente in sede di ricorso, la quale non rientrerebbe tra quelle previste dall´art. 7 del Codice. La resistente ha pertanto chiesto che il Garante dichiari l´inammissibilità del ricorso con conseguente vittoria di spese.

Con note pervenute l´8 giugno ed il 28 giugno 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la ricorrente ha nuovamente contestato la liceità del trattamento effettuato e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento e il risarcimento del danno.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali della ricorrente effettuato presso un datore di lavoro.

Dalla documentazione in atti risulta che l´interessata ha inoltrato due istanze ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali. La prima, datata 22 dicembre 2003, è intesa a porre fine alla condotta contestata richiedendo idonee spiegazioni, ed esprime una sostanziale opposizione al trattamento. La seconda, del 31 gennaio 2004, contiene invece una richiesta di avere conferma dell´esistenza di dati che la riguardano e di ottenerne comunicazione, oltre ad una ulteriore domanda che non si riferisce, come eccepito da Poste Italiane S.p.A., ai diritti di cui al citato art. 7 del Codice.

Nel ricorso, l´interessata cita nelle premesse entrambe le domande, ma reitera nella sostanza la sola opposizione al trattamento e non anche le altre domande incluse nella seconda istanza del 31 gennaio 2004 alle quali il titolare del trattamento ha peraltro fornito un parziale e generico riscontro in ordine ai dati detenuti in relazione al rapporto di lavoro.

L´opposizione al trattamento dei dati è fondata.

Deve ritenersi non contestata tra le parti la circostanza che ha determinato la lamentata lesione dei diritti dell´interessata, fatto sul quale il titolare del trattamento, in persona del responsabile delle risorse umane della filiale di XZ, aveva dapprima rassicurato l´interessata stessa, attestando di aver disposto al riguardo "un´indagine a 360°" di cui non sono stati, finora, comunicati gli esiti. Deve ritenersi parimenti pacifico tra le parti il fatto che il documento rinvenuto dalla ricorrente fosse stato dapprima fotocopiato da un altro esemplare.

La presenza ingiustificata di tale fotocopia (contenente dati personali anche sensibili dell´interessata e della relativa figlia minore) al di fuori del fascicolo personale dell´interessata, e comunque in un contesto non appropriato, contrasta con la disciplina sulla protezione dei dati personali con particolare riferimento alle prescrizioni ed alle cautele di cui all´autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro n. 1/2002 (ora ribadite nella nuova autorizzazione in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), nonché in riferimento alle disposizioni in materia di misure di sicurezza (art. 33 ss. e Allegato B) del Codice).

Ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessata, va pertanto ordinato a Poste Italiane S.p.A. di astenersi dall´ulteriore trattamento dei dati dell´interessata, nei termini sopra evidenziati, e di adottare ogni idonea misura volta a prevenire ulteriori eventi del genere acclarato. La società dovrà dare conferma di tale adempimento a questa Autorità ed all´interessata entro il 30 novembre 2004 specificando le misure impartite a fini di doverosa protezione dei dati personali, anche sensibili.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Poste Italiane S.p.A. di astenersi dall´ulteriore trattamento dei dati e di adottare ogni idonea misura, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 luglio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1099386
Data
27/07/04

Tipologie

Decisione su ricorso