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Provvedimento del 12 ottobre 2004 [1102249]

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[doc. web n. 1102249]

Provvedimento del 12 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall´avv. XY

nei confronti di

Banca Fineco S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo essere stato segnalato dalla società resistente all´archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (C.A.I.-Centrale d´allarme interbancaria) a seguito della revoca di una carta di credito di cui era titolare, ha proposto un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto a Banca Fineco S.p.A. di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano comunicati al predetto archivio, nonché la cancellazione o rettifica dell´iscrizione del proprio nominativo da tale archivio, ritenuta illegittima.

Non avendo ricevuto idoneo riscontro l´interessato ha proposto ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice con il quale ha ribadito esclusivamente la propria istanza di cancellazione dal citato archivio C.A.I. ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 149 del Codice in data 1° giugno 2004, il titolare del trattamento, con nota inviata il 25 giugno 2004, ha dichiarato che:

  • il ricorrente aveva ottenuto dalla società resistente l´emissione di una carta di credito con pagamento rateale c.d. "revolving"; 
  • nel 2002 il ricorrente si era reso responsabile di reiterati ritardi nel pagamento delle rate contrattualmente previste;
  • nel settembre 2003, dopo "ulteriori e gravi inadempimenti contrattuali… (mancato pagamento delle rate dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2003)" da parte del ricorrente, aveva addebitato sul conto corrente d´appoggio "l´intero importo residuo ancora dovuto" dallo stesso;
  • contestualmente, dopo aver invitato il ricorrente "a non utilizzare più le carte di credito di Banca Fineco e restituirle al più presto, in ottemperanza agli obblighi di legge", aveva iscritto il nominativo del ricorrente nell´archivio C.A.I.-segmento Carter;
  • in data 26 gennaio 2004, preso atto del rientro nell´esposizione debitoria da parte del ricorrente, "esercitava (…) il diritto di recesso" dal contratto di emissione di carta di credito, nonché "da tutti i rapporti contrattuali in essere con il medesimo";
  • la segnalazione in questione non può essere cancellata in quanto, a suo avviso, lecita in considerazione dei "reiterati e gravi ritardi" nel pagamento delle rate verificati nel corso degli anni 2002-2003;
  • inconferenti sarebbero i riferimenti contenuti nel ricorso al provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 in quanto quest´ultimo è riferito solo alle c.d. "centrali rischi" private e non anche ai dati conservati nell´archivio in questione.

Banca Fineco S.p.A., nel fornire l´elenco dei dati personali detenuti in relazione al rapporto intercorso con il ricorrente, ha inoltre dichiarato di cessare ogni trattamento dei dati riferiti a quest´ultimo, salvo la conservazione della documentazione contrattuale in ottemperanza agli obblighi di legge.

Con memoria consegnata nell´audizione del 1° luglio 2004 il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell´art. 150, comma 1, del Codice, che il Garante disponga il blocco del trattamento dei dati ed ha ribadito la richiesta di rifusione delle spese. Con ulteriore memoria datata 19 luglio 2004 (inviata successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice) il ricorrente ha sostenuto che la banca resistente, in virtù di un generale obbligo di diligenza e correttezza, avrebbe dovuto preavvisare l´interessato dell´imminente iscrizione del nominativo dello stesso nell´archivio C.A.I.. Ciò, in considerazione del pregiudizio che tale iniziativa avrebbe comportato a carico del ricorrente e, soprattutto, dell´esiguità del credito vantato dalla banca.

Con memoria inviata il 26 luglio 2004 la banca resistente nel ribadire la liceità del proprio operato, ha nuovamente sostenuto di non poter procedere alla cancellazione richiesta dall´archivio C.A.I. prima del termine dei due anni previsto dalla normativa di riferimento, chiedendo altresì di rigettare la richiesta del ricorrente relativa alle spese.

Con memoria inviata il 29 luglio 2004 il ricorrente ha ulteriormente contestato le asserzioni della banca resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la segnalazione all´archivio C.A.I., effettuata da una banca, in ordine ad alcuni dati personali del ricorrente concernenti la revoca di una carta di credito.

Con il ricorso è stata riproposta la sola istanza, rivolta alla banca resistente, di attivarsi per la cancellazione dei dati personali dell´interessato dall´archivio C.A.I. Il ricorso è infondato.

Sulla base della documentazione in atti, il trattamento posto in essere dalla resistente non risulta effettuato in violazione di legge.

In particolare, la segnalazione dell´avvenuta revoca della carta di credito risulta essere stata effettuata dal titolare del trattamento nel rispetto di quanto disposto dall´art. 10-bis, comma 1, lett. e), della legge n. 386/1990 (come introdotto dall´art. 36 del d.lg. n. 507/1999). Tale disposizione prevede che le banche e gli intermediari finanziari tenuti segnalino all´archivio C.A.I. le generalità dei soggetti cui sia stata revocata l´autorizzazione all´utilizzo di carte di pagamento, nonché gli estremi delle carte stesse. Nel caso di specie, la banca resistente, un volta revocata al ricorrente l´utilizzo della carta di credito allo stesso intestata, in ragione dei ripetuti e costanti ritardi nel pagamento delle rate contrattualmente previste, ha legittimamente segnalato il nominativo del medesimo all´archivio C.A.I..

La presente statuizione di infondatezza non pregiudica il diritto del ricorrente di far valere, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, eventuali altri profili relativi al corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE DICHIARA:

a) il ricorso infondato;

b) compensate le spese fra le parti.

Roma, 12 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1102249
Data
12/10/04

Tipologie

Decisione su ricorso