g-docweb-display Portlet

Pubblicazione su Internet di dati relativi ad un procedimento esecutivo - 7 febbraio 2005 [1103505]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1103505]

[v. anche Newsletter]

Pubblicazione su Internet di dati relativi ad un procedimento esecutivo - 7 febbraio 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Benedetti, Mario Benedetti e Valeria Polcino

nei confronti del

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, debitrice sottoposta ad esecuzione in un procedimento pendente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha presentato ricorso in via d´urgenza ai sensi dell´art. 146, comma 1, del Codice chiedendo il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che la riguardano contenuti in alcuni documenti diffusi sul sito Internet del medesimo Tribunale in relazione ad una procedura esecutiva immobiliare in corso (con data per l´incanto fissata al KX). Al riguardo, richiamando le modifiche apportate agli artt. 490 e 570 c.p.c. dall´art. 174, commi 9 e 10, del Codice, la ricorrente lamenta che non sia stata omessa l´indicazione del proprio nominativo nella documentazione allegata agli avvisi di vendita giudiziaria, con conseguente "ingiustificata diffusione dei dati personali dell´esecutato".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina (artt. 7 e ss.) l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati personali che lo riguardano e (artt. 145 e ss.) la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi previsti dall´art. 141, comma 1, lett. c), del medesimo Codice.

Tale normativa individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il ricorso è inammissibile.

Il trattamento di dati oggetto del ricorso proposto ex art. 145 dalla ricorrente è effettuato nell´ambito di un procedimento esecutivo in corso presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rientra pertanto tra i trattamenti effettuati "per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia". Nei confronti di tale tipologia di trattamenti, ai sensi dell´art. 8, comma 2, lettera g), del Codice, i diritti di cui al citato art. 7 non possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell´art. 145. In tali casi il Garante può infatti procedere non a seguito di ricorso quale quello in esame, ma nei modi di cui all´art. 160 del Codice (art. 8, comma 3, del Codice).

Alla luce della documentazione in atti, questa Autorità si riserva peraltro di avviare gli accertamenti del caso e di informare l´interessata ai sensi dell´art. 160, comma 2, del citato Codice.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.


Roma, 7 febbraio 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli