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Dati sensibili - Trattamenti dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico - Visita medica periodica - 15 ottobre 1998 [1104157]

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[doc. web n. 1104157]

Dati sensibili - Trattamenti dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico - Visita medica periodica - 15 ottobre 1998

La disposizione transitoria di cui all´art. 41, comma 5 della legge n. 675/1996, modificata dall´art. 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135 (pubblicato anche nel bollettino 4 pag. 109), prevede che i trattamenti dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico possono essere proseguiti, anche in assenza degli specifici requisiti enumerati dall´art. 22, comma 3, della legge n. 675, fino all´8 novembre 1998 (termine ora prorogato all´8 maggio 1999, dal decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389 - pubblicato anche in fondo al presente bollettino).


Roma, 15 ottobre 1998

Università degli Studi di Perugia
e, p.c.

Sig. (& )
c/o Università degli Studi di Perugia


OGGETTO: Visita medica periodica ai sensi del d.lg. 626/1994 e applicazione legge n. 675/1996


È pervenuta a questa Autorità l´allegata nota con la quale si chiede al signor  ........................, dipendente di codesta Università, di produrre l´autorizzazione al trattamento dei propri dati "sensibili".

Al riguardo il Garante segnala quanto segue:

1) Il trattamento dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico è disciplinato dall´art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996 che lo consente "solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite".
Peraltro, la disposizione transitoria di cui all´art. 41, comma 5, della citata legge prevede che i trattamenti in questione possano essere proseguiti, anche in assenza degli specifici requisiti enumerati dall´art. 22, comma 3, della legge n. 675, fino all´8 novembre 1998 (termine così prorogato dall´art. 1 del d.lg. 8/5/1998, n. 135), previa comunicazione al Garante, quale può essere considerata quella pervenuta;

2) alla luce di tale quadro normativo, codesta Università può continuare a trattare i dati "sensibili" del proprio dipendente, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, senza che sia necessario acquisire l´autorizzazione di questa Autorità (richiesta, invece, per i soggetti privati e gli enti pubblici economici) e il consenso del dipendente.

IL PRESIDENTE