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Provvedimento del 9 maggio 2003 [1128884]

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[doc. web n. 1128884]

Provvedimento del 9 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall´avv. Giancarlo Tonetto, rappresentato e difeso dall´avv. Luigi Quintarelli

nei confronti di

Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Venezia;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, sottoposto ad un procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Venezia, afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza presentata al Consiglio del citato Ordine ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto "l´immediato blocco delle informazioni" allo stesso relative. In particolare, il ricorrente lamenta che, a seguito di una richiesta di informazioni relative al procedimento disciplinare formulata dalla persona che aveva presentato l´esposto al Consiglio dell´Ordine, un consigliere di quest´ultimo abbia comunicato, in data 12 febbraio 2003, che il procedimento era stato rinviato ad un´udienza successiva. Tale comportamento, ad avviso dell´interessato, lascerebbe presumere l´intenzione di dare comunicazione al terzo richiedente anche in merito all´esito finale del procedimento in questione.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito la propria richiesta di blocco e di opposizione alla comunicazione di dati personali che lo riguardano a terzi.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 aprile 2003, il Consiglio dell´Ordine degli avvocati di Venezia, con note pervenute il 28 aprile e il 5 maggio 2003, ha sostenuto:

  • la "neutralità" della comunicazione inviata dal consigliere dell´Ordine alla persona che "nel procedimento era stata assunta quale teste proprio perché esponente e quindi perfettamente a conoscenza dei fatti";
  • "la pretestuosità del ricorso articolato al solo fine di fondare la successiva istanza di ricusazione del consigliere (...) autrice della missiva";
  • che "alla richiedente non fu comunicato alcunché ad eccezione della mera data di rinvio" del procedimento, nel rispetto dei "ben noti (...) canoni di riservatezza che informano il procedimento disciplinare";
  • che la congettura del ricorrente non troverebbe "riscontro di sorta" dal momento che il Consiglio "da sempre, esaurisce la propria attività di pubblicazione delle decisioni disciplinari con la notifica delle stesse all´incolpato ed al pubblico ministero, come normativamente previsto";
  • che, in merito al procedimento disciplinare in questione, in data 11 aprile 2003 vi è stata una pronuncia di proscioglimento dell´incolpato e che "è in corso la notifica di tale decisione, già nota nel dispositivo letto all´esito del dibattimento, al pubblico ministero e all´incolpato".

Il ricorrente, con nota del 5 maggio 2003, si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto e ha chiesto l´accoglimento del ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto da un Consiglio dell´Ordine degli avvocati.

Il ricorso non può essere accolto.

L´interessato ha formulato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 una generica richiesta di blocco dei dati personali che lo riguardano.

Dalla documentazione in atti tuttavia non emergono elementi tali che inducano a ritenere illecito il trattamento dei dati personali del ricorrente effettuato dal Consiglio dell´Ordine resistente nell´ambito del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti (procedimento peraltro già conclusosi nelle more della definizione di questo ricorso).

Parimenti infondata è la connessa istanza di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano con riferimento alla futura comunicazione dell´esito del procedimento a soggetti terzi, non risultando comprovata in atti una prassi di tal genere instaurata dall´Ordine resistente che, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), ha peraltro comunicato che la decisione adottata a termine del citato procedimento disciplinare è "in corso di notifica" esclusivamente al pubblico ministero e all´interessato medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall´art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.


Roma, 9 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128884
Data
09/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso