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Provvedimento del 21 maggio 2003 [1129146]

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[doc. web n. 1129146]

Provvedimento del 21 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Daniele Vantaggiato nei confronti di Libroitaliano-Editrice letteraria internazionale s.a.s. e XY;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di aver ricevuto due riscontri inidonei ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Libroitaliano-Editrice letteraria internazionale s.a.s. e successivamente anche nei confronti di XY con le quali aveva chiesto di conoscere gli estremi dell´eventuale autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento di dati personali, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se designato, l´esistenza di una propria autorizzazione a trattare i dati personali e l´eventuale comunicazione a terzi dei dati stessi; con la medesima istanza il ricorrente si era opposto al trattamento dei dati.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Libroitaliano-Editrice Letteraria Internazionale s.a.s. ha risposto con lettera anticipata via fax in data 8 maggio 2003, sostenendo di:

  • non avere mai avuto dati personali riferiti all´interessato e di non aver mai spedito all´interessato medesimo alcuna e-mail;
  • aver "incaricato il XY di promuovere un servizio (…)", essendo quest´ultima un´"agenzia specializzata in e-mail advertising (…)", ma di non aver "mai saputo a chi e con quale sistema la XY abbia promozionato" i propri servizi.

Con nota del 12 maggio 2003 il XY ha risposto alle richieste del ricorrente affermando:

  • che "mai nessun tipo di rapporto lavorativo è stato instaurato" con il sig. Vantaggiato;
  • di non aver "mai offerto nessun tipo di rapporto di e-mail marketing";
  • che "nessun tipo di rapporto neppure di collaborazione è stato mai messo in atto con la ditta Libroitaliano s.r.l.".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996).

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Quanto alle richieste formulate dall´interessato nell´istanza di cui all´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e nel successivo ricorso proposto ai sensi dell´art. 29, deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. 501/1998, in ordine all´opposizione al trattamento stesso, cui i resistenti hanno fornito riscontro, assicurando anche (con dichiarazione della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996) di non detenere dati personali che lo riguardano.

Il ricorso va accolto invece in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati dalle società resistenti. Libroitaliano-Editrice letteraria internazionale s.a.s. e XY dovranno corrispondere a tale richiesta legittimamente formulata dall´interessato e comunicare gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento da ciascuna eventualmente designati, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

Vanno, invece, dichiarate inammissibili le ulteriori domande tese a conoscere gli estremi dell´eventuale autorizzazione del Garante al trattamento dei dati, l´esistenza dell´autorizzazione del ricorrente a trattare i dati stessi nonché la loro eventuale comunicazione a terzi, trattandosi di richieste che, per il tenore con cui sono formulate, non risultano proponibili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare va posto in misura pari a 50 euro a carico di Libroitaliano-Editrice letteraria internazionale s.a.s. e a 50 euro a carico del XY, stante la necessità di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati dalle due resistenti e ordina alle stesse di aderire a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. 501/1998, in ordine all´opposizione al trattamento;

c) dichiara inammissibili, nei termini di cui in motivazione, le ulteriori richieste del ricorrente;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´intero delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto nella misura di 50 euro a carico, rispettivamente, di Libroitaliano-Editrice letteraria internazionale s.a.s. e del XY, che dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 21 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli