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Provvedimento del 18 giugno 2003 [1140386]

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[doc. web. n. 1140386]

Provvedimento del 18 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

La Locanda dei F.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi di posta elettronica a contenuto promozionale non sollecitati, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e della loro origine, opponendosi altresì al trattamento dei dati svolto per finalità promozionali e chiedendo la cancellazione dei dati stessi, ivi compreso l´indirizzo di posta elettronica.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro.

Il ricorrente, con nota inviata via fax in data 3 giugno 2003, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata sia con posta prioritaria che a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 23 maggio 2003 all´indirizzo indicato dal ricorrente ed al quale era pervenuta precedentemente l´istanza ex art. 13 dallo stesso proposta), il titolare del trattamento non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l´utilizzazione illecita del proprio indirizzo di posta elettronica che dovrà essere cancellato dalla resistente entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento. Entro la medesima data la resistente dovrà inoltre fornire idoneo riscontro alle altre richieste del ricorrente comunicando tutti i dati personali che lo riguardano in proprio possesso, indicando altresì la loro origine e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto interamente a carico della società resistente, in ragione dell´assenza di riscontro alle richieste dell´interessato, sia prima che dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento la cessazione del comportamento illegittimo provvedendo alla cancellazione dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente tutti i dati personali che lo riguardano in proprio possesso nonché l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato entro la medesima data;

c) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b), entro la predetta data;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di La Locanda dei F.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1140386
Data
18/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso