g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 14 luglio 2005 [1157675]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1157675]

Provvedimento del 14 luglio 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Ciccia, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Comune di ZY, in persona del sindaco YX, rappresentato e difeso dall´avv. Piero Ricchiardi presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, amministratrice dell´Associazione ZX onlus, dopo aver avuto notizia di una lettera anonima recapitata anche al Sindaco del Comune di ZY (nella quale si denunciava una gestione poco trasparente dell´attività di conservazione e gestione del Forte, e che il sindaco ha fatto pervenire a tutti i consiglieri comunali), ha presentato un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto di conoscere le finalità di quest´ultima comunicazione, alla quale si è opposta. In tale sede, la ricorrente ha anche chiesto la cancellazione e/o il blocco dei dati e l´attestazione che tali operazioni erano state portate a conoscenza dei soggetti cui i dati fossero stati comunicati.

Ritenendo inidoneo il riscontro ricevuto dal sindaco (il quale, in data 18 marzo 2005, aveva sostenuto di aver inviato la lettera in copia ai consiglieri comunali, lecitamente, in virtù del loro diritto ad "avere ogni notizia e informazione utile per l´espletamento del loro mandato"), la ricorrente ha ribadito le proprie richieste nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice, chiedendo anche di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire spontaneamente, formulato ai sensi dell´art. 149 del Codice da questa Autorità in data 18 aprile 2005, il sindaco del comune resistente ha ribadito quanto sostenuto in sede di riscontro rilevando che, a proprio avviso, la lettera anonima non conterrebbe dati personali relativi all´interessata e che copia della stessa è stata trasmessa ai soli consiglieri comunali "per garantire la massima trasparenza e correttezza, nonché ai fini istituzionali, essendo il fatto sicuramente rilevante per le vicende amministrative del Comune di ZY": ciò, anche perché "la conservazione e gestione del Forte di ZY di cui si occupa l´Associazione ZX è stata oggetto di un accordo di programma tra molti enti tra cui la Regione Piemonte, il Ministero per i beni e le attività culturali e lo stesso Comune di ZY". Il sindaco ha altresì sostenuto che la comunicazione contestata è avvenuta in modo tale da assicurare che solo i consiglieri ne venissero a conoscenza e che gli stessi sono stati richiamati, anche in tale occasione, a tenere riservate le informazioni acquisite nell´esercizio del proprio mandato.

Con memoria pervenuta il 10 maggio 2005, la ricorrente ha contestato il riscontro rilevando che la lettera anonima conterrebbe, invece, dati che la riguardano e che la stessa sarebbe stata inviata solo su iniziativa del sindaco che ne era stato destinatario, non risultando alcuna richiesta di accesso formulata dai consiglieri comunali ai sensi dell´art. 43 del d.lg. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali). Tale comunicazione sarebbe pertanto "avvenuta senza copertura normativa", dal momento che il citato art. 43 consente ai consiglieri comunali di conoscere le notizie utili all´espletamento del proprio mandato, ma qualora ne facciano richiesta e che la giurisprudenza amministrativa ha negato l´accesso agli scritti anonimi (cfr. T.a.r. Puglia Bari sez. I, 1 aprile 1999, n. 234).

Con memoria pervenuta il 13 giugno 2005 (successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice), il comune resistente ha riaffermato di non ritenere che la lettera oggetto di contestazione, in quanto anonima, possa contenere dati personali dell´interessata, essendovi in essa riportate soltanto "congetture" non provate; la stessa è stata trasmessa ai consiglieri comunali "in ottemperanza al principio di buona amministrazione", non potendosi "ignorare una lettera riguardante l´interesse della comunità " ed avendo, gli stessi consiglieri, il diritto di ottenere le informazioni utili per l´espletamento del proprio mandato.

Con nota pervenuta via fax il 16 giugno 2005, la ricorrente, nel contestare nuovamente le affermazioni del resistente, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il contestato inoltro di una lettera anonima, che il sindaco di un comune ha disposto di inviare in copia ai consiglieri comunali.

Contrariamente a quanto eccepito dal comune resistente, la lettera anonima in questione, indirizzata al sindaco, contiene dati personali riferibili anche all´interessata, in relazione alla sua attività presso una onlus che svolge varie attività presso il Forte di ZY (artt. 4, comma 1, lett. b), e 8, comma 4, del Codice).

Risulta infondata la richiesta volta a conoscere le finalità dell´inoltro della nota ai consiglieri comunali, avendo il titolare del trattamento risposto alla stessa già prima della proposizione del ricorso, indicando tale finalità nella volontà di fornire ai consiglieri stessi notizie e informazioni utili per l´espletamento del loro mandato.

Risultano parimenti infondate le richieste di blocco e/o cancellazione dei dati personali, nonché della correlativa attestazione. Dalla documentazione in atti non risulta che il comune resistente effettui allo stato un trattamento illecito dei dati della ricorrente che giustifichi la cancellazione richiesta, dal momento che la lettera che li contiene è stata acquisita lecitamente al protocollo dell´ente, in quanto indirizzata al sindaco del Comune, e la sua conservazione non risulta illecita.

La ricorrente si è anche opposta al trattamento dei dati personali, chiedendo la cessazione del comportamento illegittimo (inoltro della nota ai consiglieri comunali). Anche in riferimento a tale profilo il ricorso è infondato.

La nota riguarda una questione di indubbio interesse istituzionale relativa alla gestione di un bene di interesse turistico e culturale per il quale sarebbe intervenuto anche un accordo di programma che coinvolgerebbe il comune resistente. Pertanto, la questione può e potrà formare oggetto sia di eventuali atti e discussioni consiliari, sia di richieste di accesso di singoli consiglieri. In particolare, la comunicazione della missiva in questione (che pur avrebbe potuto essere preceduta da una valutazione preliminare più specifica alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza di cui all´art. 11 del Codice) non può ritenersi illecita in relazione alla attestata volontà del sindaco di informare i consiglieri comunali riguardo ad un documento che, per quanto anonimo, conteneva rilevanti elementi (sia pure da verificare nella loro veridicità) su una questione di interesse istituzionale. Ciò in relazione sia al generale potere di controllo politico-amministrativo che la legge attribuisce al consiglio comunale (art. 42 d.lg. 18 agosto 2000, n. 267), sia alle specifiche funzioni di controllo attribuite ai singoli consiglieri (anche in riferimento alla possibilità di chiedere la convocazione del consiglio o di presentare, sulla questione in esame, interrogazioni e mozioni ai sensi degli artt. 39, comma 2, e 43, comma 1, del citato d.lg. n. 267/2000).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese.

Roma, 14 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1157675
Data
14/07/05

Tipologie

Decisione su ricorso